
Diritti dei passeggeri aerei, nuova pronuncia della Corte Ue sulla compensazione pecuniaria (foto pixabay)
Diritti dei passeggeri aerei, nuova pronuncia della Corte Ue sulla compensazione pecuniaria
Per la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’autorità nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei ha il potere di imporre alla compagnia il pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri che hanno subito ritardo del volo
L’Autorità nazionale responsabile di far applicare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei ha il potere di imporre alla compagnia aerea, dopo reclami individuali, il pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri, a condizione che lo Stato le abbia dato questa competenza. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia ancora una volta sui diritti dei passeggeri aerei e sulla compensazione prevista in caso di ritardo del volo.
Diritti dei passeggeri aerei, la compensazione per il ritardo del volo
Il caso riguarda alcuni passeggeri che avevano subito il ritardo di oltre tre ore del volo in partenza da New York con destinazione Budapest.
I passeggeri, spiega la Corte in una nota stampa, si sono rivolti all’autorità ungherese responsabile dell’applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei affinché imponesse alla LOT, vettore aereo coinvolto, la compensazione pecuniaria prevista da tale regolamento. L’Autorità ha constatato la violazione del regolamento e ha imposto alla compagnia di pagare 600 euro a passeggero.
Il vettore si è rivolto alla giustizia ritenendo che solo i giudizi nazionali fossero autorizzati a imporre il pagamento. Così la Corte di di Budapest-Capitale ha chiesto alla Corte di giustizia se, investito di un reclamo individuale di un passeggero, un organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento possa imporre a un vettore aereo il pagamento di una compensazione pecuniaria per la violazione delle norme sui diritti dei passeggeri.
Diritti dei passeggeri aerei, la sentenza della Corte
Nella sentenza di oggi, la Corte ricorda che il regolamento sui diritti dei passeggeri non obbliga un organismo nazionale responsabile della sua applicazione ad adottare misure coercitive in seguito a reclami individuali ma non vieta agli Stati membri di attribuire questa competenza a tale organismo.
Gli importi forfettari previsti dal regolamento, spiega la Corte, rappresentano «un risarcimento uniforme e immediato che mira a risarcire solo danni che sono pressoché identici per tutti i passeggeri coinvolti».
Di conseguenza, le parti in causa – passeggeri, autorità e vettori – possono facilmente individuare l’importo della compensazione pecuniaria. La concessione di questo risarcimento, spiega ancora la Corte, «ha proprio come scopo di evitare gli inconvenienti inerenti all’esperimento di azioni di risarcimento dei danni dinanzi agli organi giurisdizionali competenti».
Per la Corte, dunque, «gli Stati membri possono autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria ai passeggeri in seguito a reclami individuali presentati da questi ultimi».
La Corte sottolinea però che i passeggeri e i vettori aerei devono poter presentare un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di questa autorità.
