Il regime italiano sul riallineamento fiscale applicabile al settore bancario, istituito nel 2004, costituisce un aiuto di Stato illegittimo che deve essere restituito dagli istituti bancari. E’ quanto ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa tra BNP Paribas e la Commissione Europea. Secondo la CGUE, il regime in questione implica un vantaggio selettivo, non giustificato dalla natura del sistema fiscale.La Corte rammenta, a tal riguardo, che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese, qualora tale differenziazione risulti dall’economia del sistema in cui tali provvedimenti si collocano.
La Corte rileva che la normativa italiana ha istituito due regimi distinti di neutralità fiscale sulle plusvalenze realizzate a seguito di operazioni di conferimento di attivi tra società, l’una dell’ambito della ristrutturazione del settore bancario e l’altra per le operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate tra le altre società.
Nel 1995 è stato istituito un regime di riallineamento fiscale riservato alle plusvalenze generate da operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate nell’ambito della ristrutturazione del settore bancario.
La Corte riconosce che i regimi di riallineamento previsti dalle leggi nn. 342/00 e 448/01 consentivano di riconoscere le plusvalenze realizzate a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva uniforme per tutte le imprese e potevano essere considerate quali misure fiscali generali, giustificate dalla logica del sistema fiscale italiano.
Per contro, la legge finanziaria del 2004 ha prorogato il regime solamente per le società beneficiarie dei conferimenti di attivi a seguito di operazioni realizzate nell’ambito della legge n. 218/1990. Il governo italiano ha d’altronde riconosciuto che il regime procurava un vantaggio fiscale per gli istituti bancari, mentre le altre società non potevano più beneficiarne.
Conseguentemente, la Corte dichiara che il regime fiscale controverso previsto a favore degli istituti bancari non era giustificato dalla logica del sistema fiscale italiano e respinge, quindi, i ricorsi che BNP Paribas e della BNL avevano presentato avverso la decisione del Tribunale che andava nella medesima direzione.


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