BCE pubblica procedure accesso banche a liquidità emergenza
Per aumentare la trasparenza delle sue decisioni, la Banca Centrale Europea rende note le procedure per l’accesso delle banche alle operazioni di liquidità d’emergenza (Emergency liquidity assistance, Ela) pubblicandole anche sul sito web. Secondo tali procedure, di norma le banche centrali nazionali comunicano alla BCE i dettagli di qualsiasi operazione di Ela al massimo entro 2 giorni lavorativi dopo lo svolgimento dell’operazione.
Tra le informazioni ritenute necessarie, le garanzie reali/personali a fronte delle quali l’Ela è stata/sarà conferita, inclusa la valutazione delle attività stanziate in garanzia e l’applicazione di eventuali scarti e, se del caso, informazioni dettagliate sulle garanzie personali. Il tasso di interesse che la controparte è tenuta a corrispondere sull’Ela e la valutazione dell’autorità di vigilanza prudenziale, nel breve e medio termine, circa la posizione di liquidità e la solvibilità dell’istituzione destinataria dell’Ela. Nel caso in cui il volume complessivo delle operazioni di ELA previste per una data istituzione finanziaria superi un livello di 500 milioni di euro, le rispettive Banche centrali nazionali devono informare la Bce al più presto possibile, anteriormente all’erogazione dell’assistenza che si intende concedere.
