ENERGIA. Imprese distribuzione devono applicare tariffe imposte. Il monito dell’Authority
Il provvedimento giunge al termine di una ricognizione operata dagli uffici dell’Autorità e volta a verificare lo stato dell’applicazione delle tariffe approvate o determinate dalla stessa Autorità nel settembre 2004. Da tale ricognizione è emerso che almeno 69 imprese di distribuzione del gas, corrispondenti a un significativo numero di clienti finali (pari a circa 5,7 milioni, un terzo del totale), non hanno ancora provveduto ad applicare le tariffe, praticando invece condizioni di norma più elevate, e determinando maggiori costi per una parte degli utenti e maggior incertezza per le imprese di vendita.
Allo scopo di porre fine alla situazione descritta, l’Autorità ha ordinato alle imprese di distribuzione inadempienti l’applicazione obbligatoria delle tariffe approvate a partire dalle fatturazioni emesse quindici giorni dopo la notifica del provvedimento, riservandosi, in caso di inadempienza, successivi provvedimenti sanzionatori.
Circa la validità delle tariffe per le quali l’Autorità ha emesso l’ordine di applicazione, si ricorda che, con una sentenza del 16 febbraio 2005, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione dell’Autorità che stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale nel periodo regolatorio 1° ottobre 2004 – 30 settembre 2008.
Il 31 marzo 2005, quindi, l’Autorità aveva disposto che, fino alla approvazione delle nuove tariffe da rideterminare in accordo alla sentenza, le imprese di distribuzione dovessero continuare ad applicare la disciplina prevista dalla citata delibera dell’Autorità, con il fine di garantire certezza tariffaria, e fatte salve eventuali possibilità di un successivo conguaglio. L’omessa applicazione delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall’Autorità pregiudica infatti i diritti dei clienti finali. La legittimità di tale disposizione dell’Autorità trova anche fondamento nella successiva sentenza del Tar Lombardia n. 3403/05.
