Gas, gli Stati membri possono fissarne i prezzi
Gli Stati membri dell’Unione Europea possono intervenire per fissare il prezzo di fornitura del gas, a condizione che i provvedimenti siano adottati nell’interesse economico generale e siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e garantiscano alle imprese parità di accesso ai consumatori, rispettando le esigenze di proporzionalità.
Dunque, anche dopo il 1° luglio 2007, data indicata dalla direttiva comunitaria 2003/55/CE per la completa liberalizzazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti, gli Stati membri possono imporre alle imprese operanti nel settore degli obblighi al servizio pubblico.
E’ quanto ha precisato oggi la Corte di Giustizia dell’Ue, chiamata ad intervenire in una causa tra Federutility e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
In Italia, il decreto legge n. 73/2007 ha attribuito all’Autorità "il potere di prevedere i limiti in cui i costi connessi alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale devono essere presi in considerazione nel determinare il prezzo di fornitura del gas naturale, mediante la definizione di prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale che le imprese devono proporre a taluni di loro clienti". Federutility ed altre società hanno chiesto l’annullamento della delibera dell’AEEG ritenendo che, definendo i prezzi di riferimento anche aldilà della data di liberalizzazione, essa violasse il diritto comunitario.
Il TAR della Lombardia si è rivolto alla Corte che ha precisato che la direttiva comunitaria permette agli Stati di valutare se, per garantire che il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale sia mantenuto ad un livello ragionevole, occorra imporre alle imprese operanti nel settore degli obblighi relativi al servizio pubblico.
"Tali obblighi non possono però incidere sulla libera fissazione del prezzo se non nella misura necessaria al conseguimento dell’obiettivo perseguito, e quindi per un periodo necessariamente limitato". Per assicurarsi che la definizione dei prezzi sia destinata a limitare l’impatto dell’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sul prezzo di vendita offerto al cliente finale, tale intervento inoltre dovrebbe limitarsi all’elemento del prezzo direttamente influenzato al rialzo dalle circostanze specifiche. Infine, "l’amministrazione dovrebbe essere soggetta ad un obbligo di riesame periodico, a scadenze ravvicinate, delle necessità e delle modalità del suo intervento in funzione dell’evoluzione del settore".
