Passeggeri bloccati al JFK di New York, Giudice di Pace riconosce danno non patrimoniale

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Confconsumatori: il Giudice di Pace di Catania ha accolto il ricorso presentato da una coppia che era rimasta bloccata quasi due giorni all’aeroporto di New York. Riconosciuto il danno non patrimoniale da ritardo aereo

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Passeggeri bloccati al JFK di New York, Giudice di Pace riconosce danno non patrimoniale (Foto Pixabay)

Tornati dal viaggio di nozze, erano rimasti bloccati per quasi due giorni all’aeroporto JFK di New York, senza assistenza e senza poter uscire perché muniti solo di visto di transito. Una vera e propria restrizione della libertà di movimento causata dal ritardo aereo. E il Giudice di Pace di Catania ha riconosciuto ai due passeggeri il danno non patrimoniale da ritardo aereo e la responsabilità solidale dei vettori. A darne notizia è Confconsumatori che ha assistito i due passeggeri.

Importante precedente per i diritti dei passeggeri

La sentenza sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo è significativa per il riconoscimento del danno non patrimoniale e la conferma della responsabilità solidale fra vettore contrattuale e vettore di fatto.

“La tutela dei consumatori nel trasporto aereo si arricchisce di un importante precedente – ha affermato Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori – Questa sentenza dimostra che i diritti riconosciuti dalla Convenzione di Montreal e dalla giurisprudenza di legittimità possono trovare effettiva applicazione anche dinanzi al Giudice di Pace, organo di prossimità per eccellenza per il consumatore. Continueremo a batterci affinché i passeggeri non siano lasciati soli di fronte alle compagnie aeree che si trincerano dietro eccezioni formali per sottrarsi ai propri obblighi”.

Di ritorno dal viaggio di nozze, bloccati a New York e senza assistenza

La pronuncia riguarda la vicenda di due passeggeri, assistiti da Confconsumatori e difesi in giudizio dall’avv. Maurizio Mariani. Di ritorno dal viaggio di nozze, avevano acquistato da una compagnia europea due biglietti per la tratta Montego Bay-Catania, con scali a New York e Roma.

A causa del ritardo del volo operato per una tratta da vettore sostitutivo e della mancata assistenza, i due passeggeri sono rimasti bloccati per quasi due giorni nell’aeroporto JFK di New York, impossibilitati a uscire perché muniti di solo visto di transito, subendo un ritardo complessivo di oltre 27 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. La compagnia aerea, oltre a non fornire adeguata assistenza e a negare il pernottamento in albergo, ha rifiutato di riconoscere qualsiasi indennizzo.

Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato infruttuoso, i passeggeri hanno adito l’Autorità Giudiziaria. La compagnia si è opposta alle domande risarcitorie, ma il Giudice di Pace ha accolto integralmente il ricorso, condannando la compagnia aerea al pagamento di 2.525 euro, oltre interessi legali e spese di lite.

Restrizione della libertà di movimento

La sentenza, spiega Confconsumatori, si distingue per il riconoscimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo, liquidato in via equitativa.

“Il Giudice ha infatti ritenuto – spiega l’associazione – che la permanenza forzata nell’aeroporto JFK per quasi due giorni, senza possibilità di uscire in quanto muniti di solo visto di transito, abbia integrato non semplici disagi, ma “una vera e propria restrizione della libertà personale di movimento e di circolazione“, bene giuridico garantito dal combinato disposto degli artt. 16 e 2 della Costituzione”.

Ha poi ribadito che l’inadempimento del contratto di trasporto aereo può ledere la libertà di autodeterminazione e di movimento, situazione giuridica di rango costituzionale, e che il danno morale soggettivo è autonomamente risarcibile. La pronuncia conferma inoltre il principio della responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto: il passeggero può agire contro uno, contro l’altro o contro entrambi.

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia – ha dichiarato Maurizio Mariani, legale Confconsumatori che ha assistito la coppia – La sentenza mette un punto fermo su due aspetti cruciali per i diritti dei passeggeri: da un lato, il vettore contrattuale non può sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando la colpa sul vettore operativo, perché la Convenzione di Montreal prevede una responsabilità concorrente e solidale; dall’altro, il danno non patrimoniale da ritardo aereo prolungato è risarcibile quando la condotta del vettore comprime diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento. La Cassazione lo ha riconosciuto e il Giudice di Pace di Catania ne ha fatto corretta applicazione”.

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