BANCHE. La banca abbassa il tasso del libretto senza comunicarlo? Ecco cosa fare

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Sono tanti i comportamenti scorretti messi in campo dalle banche. Tra questi c’è la prassi di ridurre il tasso di interesse del libretto del cliente (anche al portatore) senza comunicarlo. Cosa si fa in questi casi? Altroconsumo ricorda che c’è una legge che parla chiaro (articolo 118 del Testo unico bancario): il cliente ha diritto a essere avvisato personalmente prima della variazione del tasso di interesse per poter esercitare il recesso (ha 60 giorni di tempo per farlo). La legge si applica alle variazioni successive al 4 luglio 2006. Quindi, se il cliente non ha ricevuto alcuna comunicazione personale sulle variazioni di tasso di interesse e queste sono sfavorevoli, diventano inefficaci.

L’Arbitro ha ribadito il principio di legge in un recente caso significativo. Il 29 giugno 2007, una signora apriva un libretto di risparmio al portatore per la figlia minorenne. Il tasso di emissione annuo lordo che gli veniva applicato era del 2,25%. Circa tre anni dopo la signora andava nell’agenzia Unicredit di Milano dove aveva aperto il libretto e scopriva che il tasso di interesse aveva subito ben 4 variazioni di cui era totalmente all’oscuro arrivando a un misero 0,75% lordo. La banca ha restituito alla signora gli interessi non conteggiati sul libretto, ma non ha riconosciuto il principio del diritto del cliente ad essere avvisato prima della variazione per poter esercitare il recesso.

Da qui il ricorso all’Arbitro bancario e finanziario, che le ha dato ragione affermando tra l’altro che spetta alla banca l’onere della prova di aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge. Se non si rispetta questa disposizione, le variazioni non sono efficaci.

Altroconsumo spiega che per scoprire se la propria banca ha modificato "tacitamente" i tassi di interesse bisogna chiederle il rendiconto periodico; se ci sono modifiche si ha diritto all’accredito dei maggiori interessi per il periodo in cui il tasso è stato ridotto senza che la banca abbia seguito l’iter di legge per le variazioni. Altroconsumo mette a disposizione una lettera tipo per chiedere alla banca il rimborso del denaro. La banca ha 30 giorni per rispondere. Se non lo fa, oppure dà una risposta insoddisfacente, si può far ricorso all’Arbitro bancario e finanziario, pagando soltanto 20 euro che vengono restituiti al momento della vittoria nel ricorso.

 

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