Credito al consumo: CdM, tetto resta a 31mila €

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi lo schema di decreto legislativo con le modifiche alla disciplina del Credito al consumo: in particolare, ha scartato l’ipotesi di alzare da 31mila euro a 100mila € il tetto, sotto il quale possono essere concessi prestiti sotto forma di credito al consumo (cioé con meno formalità e senza ipoteche). Con questo provvedimento, il Governo intende rafforzare le tutele del consumatore e sveltire le procedure di arbitrato e conciliazione tra investitori e risparmiatori e banche. Con questo decreto, è stata anche attuata la direttiva europea MiFid (2004/39/CE), di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari.

Modifiche relative al Credito al consumo
Al fine di una maggiore tutela del consumatore si anticipa l’attuazione delle più significative novità della direttiva comunitaria riguardanti:

  1. Costi chiari: il tasso annuo effettivo globale (TAEG) dovrà prevedere l’inclusione di tutti gli ulteriori oneri connessi al finanziamento sostenuti dal consumatore con la specificazione nel contratto delle singole voci che lo compongono;
  2. Pubblicità trasparente: gli annunci pubblicitari dovranno avere un contenuto minimo più articolato rispetto a quello attuale;
  3. Introduzione del diritto di recesso: al fine di consentire il ripensamento del consumatore (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto);
  4. Obblighi di correttezza a carico del finanziatore nella fase precontrattuale;
  5. Violazione delle disposizioni su credito al consumo da parte del finanziatore: sarà il finanziatore a dover provare di essere stato pienamente diligente nel corso della trattativa, non viceversa;
  6. Inadempimento del fornitore di beni o servizi nell’ipotesi di "credito finalizzato"(ovvero concessione di un finanziamento per l’acquisto di uno specifico bene di consumo): il consumatore, in caso di mancata consegna del bene o mancata erogazione del servizio, potrà interrompere il pagamento delle rate ed avere diritto alla risoluzione, oltre che del contratto di fornitura, anche di quello di finanziamento.

Inoltre, vengono potenziati gli strumenti di enforcement di carattere pubblicistico: Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi potranno irrogare sanzioni amministrative in tutte le ipotesi di violazione della disciplina di trasparenza. In tema di vigilanza sulle assicurazioni private, a competenza in materia assicurativa è attribuita al Dicastero dell’economia, fermo restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di tutela dei consumatori.

Procedure di conciliazione
Le procedure di conciliazione dovranno chiudersi entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e sarà istituito un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, che sarà costituito dalla metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano l’attività degli intermediari. La gestione del fondo sarà attribuita alla Consob, presso la quale sarà istituita una camera di conciliazione e arbitrato che si occuperà di queste procedure.

Per maggior informazioni:http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=35386

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