FISCO. Agenzia delle Entrate: regole più precise per il terzo settore

0

Maggiore chiarezza per gli organismi del terzo settore in materia di deducibilità delle erogazioni liberali. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emanato, in questi giorni, una circolare in cui fornisce precisazioni in merito alle imposte sui redditi delle Onlus e terzo settore.

In particolare, secondo la circolare, i soggetti erogatori delle liberalità e beneficiari, quindi, delle deduzioni sono sia le persone fisiche soggette all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) che gli enti soggetti all’Ires (Imposta sul reddito delle società).

L’Agenzia precisa inoltre che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili sono:

  • le Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali;
  • le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
  • le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Oggetto delle erogazioni liberali sono il denaro e i beni in natura per questi ultimi è deducibile un importo pari al relativo valore normale, ovvero il prezzo di mercato. Il limite della deducibilità è il 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui e fino al minore dei due limiti.

L’erogazione delle liberalità in denaro – prosegue la circolare – può essere fatta presso la banca, l’ufficio postale o con sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il soggetto beneficiario delle erogazioni, a sua volta, ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili complete e analitiche e redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

In caso di violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione originaria di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è maggiorata del 200%. E’ vietato il cumulo delle deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, a prescindere dall’importo delle liberalità erogate.

About The Author

What do you feel about this?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *