FISCO. Decreto incentivi, i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

0

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative ha diritto per ciascuna di esse all’ulteriore sconto Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotto dal "decreto incentivi" (Dl 5/2009). Ciò a patto di essere in regola con gli adempimenti necessari per fruire del bonus del 36%, cui la nuova detrazione – pari al 20%, con tetto di spesa a 10mila euro – è legata a doppio filo. E’ uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E, pubblicata oggi, che detta istruzioni su soggetti ammessi al "bonus arredi", beni agevolabili, adempimenti, tipo di interventi e ammontare della spesa.

Beneficiari e beni agevolabili – Possono usufruire della detrazione i contribuenti che acquistano mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° luglio 2008. E’ però necessario essere in regola con tutti gli adempimenti richiesti per l’accesso al bonus ristrutturazioni e aver acquistato i beni – con bonifico bancario o postale da cui risulta causale e codice fiscale di entrambe le parti – nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009.
Il "bonus arredi" non spetta relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, dato che per questi è prorogata fino al 2010 la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 (L 296/2006). Quest’ultimo sconto – che non può superare i 200 euro per apparecchio – è però cumulabile con la nuova detrazione.

Interventi edilizi cui è legata la nuova detrazione – La circolare individua poi gli interventi che sono presupposto per usufruire della nuova agevolazione. Quest’ultima, in particolare, è strettamente ancorata a lavori di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) eseguiti su unità immobiliari residenziali: essa non può dunque essere ammessa relativamente a interventi di ristrutturazione su parti comuni, di manutenzione ordinaria di singole abitazioni o finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Spesa detraibile – La detrazione, da calcolare su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro, è ripartita tra i contribuenti che partecipano alla spesa in cinque quote annuali di pari importo. A chi esegue lavori su più unità abitative è riconosciuto il diritto di accedere più volte al beneficio: il tetto di spesa pari a 10mila euro, infatti, dovrà essere riferito a ciascuna abitazione oggetto di ristrutturazione.

Il testo completo della circolare n. 35/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.

About The Author

What do you feel about this?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *