Frode in commercio: nei ristoranti pesce surgelato o fresco? di Micaela Girardi
La Corte di Cassazione ha confermato con una recente sentenza il proprio orientamento in merito alla sussistenza del reato di frode in commercio nel caso in cui un ristoratore non indichi nel menù la presenza di pesce congelato, ovvero l’indicazione risulti scritta in caratteri molto piccoli o comunque non di immediata visibilità. Il caso affrontato nella sentenza n. 24190/2005 della Terza Sezione Penale della Suprema Corte, depositata il 27 giugno 2005, ha confermato la condanna già inflitta dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello della stessa città ad un ristoratore che non aveva indicato nel menù alcuni alimenti a base di pesce come congelati, dovendosi perciò intendere che essi erano freschi.
Veniva, pertanto, ritenuto colpevole del delitto tentato di frode in commercio, previsto dall’art. 515 Codice Penale per aver tentato di consegnare ai clienti una "cosa mobile" (la pietanza a base di pesce) diversa per qualità da quella dichiarata.
La pena irrogata è stata una multa di 3.486 € e (soprattutto, vista la più forte capacità dissuasiva) la pubblicazione della sentenza di condanna, recante il nome del ristorante, sul quotidiano "La Repubblica", pena accessoria questa da applicarsi obbligatoriamente ai sensi dell’art. 518 Codice Penale.
Infatti, dagli accertamenti svolti dai Carabinieri del NAS era risultato che nei menù collocati sui tavoli, e quindi a disposizione dei clienti, non si faceva menzione se i prodotti a base di pesce fossero surgelati. Ma, l’ispezione effettuata all’interno delle celle frigorifere aveva dimostrato che alcuni prodotti erano esclusivamente surgelati, mentre altri erano in parte freschi ed in parte surgelati.
Dalla motivazione della Corte si evince che il ristoratore avrebbe potuto andare assolto, qualora fosse riuscito a dimostrare che – nonostante l’idoneità del menù a trarre in inganno – i camerieri impedivano che l’evento della frode in commercio si potesse verificare, informando sistematicamente i clienti che il pesce era congelato. Nel caso esaminato, però, non era stata fornita dal ristoratore imputato alcuna prova al riguardo e quindi è stata confermata la condanna.
Ai fini della perseguibilità delle condotte analoghe a quella sopra descritta, appare di notevole importanza la conferma della Corte riguardo ai requisiti del "tentativo" del delitto di frode in commercio: l’omessa indicazione nella lista delle vivande, posta sui tavoli del ristorante, che taluni prodotti sono congelati è sufficiente a integrare il delitto tentato "giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta". Inoltre, la lista delle vivande, anche solo sistemata sui tavoli, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Dunque, tale condotta, ponendo in essere "atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto" integra il tentativo punibile.
Per concludere, è importante ricordare che il bene giuridico (cioè l’interesse) tutelato dall’art. 515 Codice Penale è quello dell’onesto e corretto svolgimento del commercio, a prescindere dalle conseguenze per il privato, che in talune circostanze potrebbe anche riceverne un vantaggio patrimoniale o di altro genere. Ad esempio, in altre precedenti sentenze, la Cassazione ha ritenuto che la frode sussiste anche nel caso in cui il prezzo pagato corrisponda al valore della merce venduta ed addirittura anche se la merce sia di qualità superiore, poiché l’interesse che la norma intende proteggere è la lealtà degli scambi commerciali, risultando irrilevante ogni altra circostanza.
