PAR CONDICIO. Dall’Agcom precisazioni su disciplina sondaggi elettorali

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I risultati dei sondaggi elettorali possono essere diffusi soltanto se accompagnati da una serie di indicazioni, che devono essere rese contestualmente disponibili, nella loro integralità, sull’apposito sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it). In caso di inosservanza di tali modalità sono previste delle sanzioni. Lo precisa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in una nota oggi diffusa.

In particolare, le indicazioni che devono accompagnare i risultati dei sondaggi elettorali sono:

  • soggetto che ha realizzato il sondaggio;
  • committente e acquirente;
  • criteri seguiti per la formazione del campione;
  • metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
  • numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  • domande rivolte;
  • percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  • data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

L’Autorità ricorda inoltre che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente. L’Autorità ha precisato che tale divieto si applica nei confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.

 

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