TRASPORTO AEREO. Corte Ue: volo cancellato per motivi tecnici; rimborso al passeggero
In generale un vettore aereo non può rifiutarsi di rimborsare pecuniariamente i passeggeri, nel caso in cui il volo sia stato cancellato per motivi tecnici del vettore; tuttavia se questi problemi derivano da eventi che, per loro natura od origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo, il rimborso può essere rifiutato.
Lo ha deciso oggi la Corte di giustizia Ue emettendo una sentenza in cui precisa che "problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire "circostanze eccezionali"; inoltre il rispetto dei requisiti minimi di manutenzione non è di per sé sufficiente per dimostrare che il vettore abbia adottato tutte le misure, dunque non è sufficiente a liberarlo dall’obbligo del rimborso.
