TURISMO. Federconsumatori: fallimento Sprintours, vademecum per il ricorso

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Non ci sono solo i danneggiati da Todomondo e i reduci de I Viaggi del Ventaglio. All’elenco delle persone che sono rimaste coinvolte nel fallimento di un tour operator si aggiungono i viaggiatori di Sprintours. Il Tribunale Civile di Roma, infatti, con sentenza n. 345/2011 del 6 giugno 2011, ha dichiarato il fallimento della società Sprintours, nominando Curatore Fallimentare il Dott. Livio Perri.

A darne notizia è Federconsumatori, che sottolinea come le domande di ammissione al passivo debbano essere presentate entro il 5 settembre. A chi avesse acquistato un pacchetto turistico attraverso Sprintours senza aver fruito del viaggio e senza vedersi restituiti i soldi pagati, l’associazione indica di seguito come comportarsi.

Il ricorso, in duplice copia, contenente la domanda di ammissione al passivo può essere presentato o spedito alla Cancelleria del Tribunale, e può essere sottoscritto in proprio o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura.

Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.);
2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’ facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

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