Abbandonata a Fiumicino alle 4 del mattino con valigie e biglietti in mano. Così si è ritrovata una coppia di Roma che aveva acquistato un pacchetto turistico con volo e crociera tra i fiordi. Alla notizia della cancellazione del volo, avvenuta a notta fonda, il Tour Operator al quale si erano affidati non ha saputo trovare alcuna soluzione. Per viaggiare tranquilli, la coppia aveva scelto un pacchetto turistico di Costa Crociere che comprendeva sia spostamenti aerei sia in nave. Il volo cancellato rischiava di compromettere l’intera vacanza, dovendo i due raggiungere Amburgo per poi imbarcarsi con la nave a Kiel.

Se si acquista un pacchetto turistico, ricorda Confconsumatori Roma alla quale la coppia si è rivolta per risolvere il caso, i passeggeri hanno diritto ad assistenza continua del Tour Operator: ma in questo caso non solo Costa Crociere non era stata in grado di avvisare i passeggeri della cancellazione del volo, ma non era presente in aeroporto e non ha saputo fornire alcuna indicazione sulla riprotezione su altro volo.

Il recapito fornito per le emergenze, dopo una prima risposta, al secondo tentativo risultava staccato, circostanza che ha aumentato lo stato di agitazione. Fortunatamente i due malcapitati hanno trovato chi, in aeroporto, generosamente si è messo a disposizione per aiutarli a viaggiare su un altro volo e salvare la vacanza.

Al rientro, i due passeggeri, tramite Confconsumatori, hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempienza di Costa Crociere. Il Giudice di Pace di Roma ha condannato Costa al risarcimento del danno in applicazione dell’art. 43 Dlgs n.79 del 2011 per inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno sofferto dai turisti per complessivi 1.300 €.

“Il giudice di Pace di Roma”, commenta Barbara D’Agostino ,presidente di Confconsumatori Roma, “ha riconosciuto il principio di responsabilità di Costa Crociere per le obbligazioni che si assume nella vendita del pacchetto turistico che ricomprende anche gli spostamenti aerei, quindi l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi, quali le compagnie aeree, è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo poi il diritto di rivalersi nei loro confronti”.

I turisti, oltretutto, hanno fornito al Giudice la prova della assenza di ogni assistenza in aeroporto e di informazioni da parte di Costa Crociere. “La decisione del Giudice di Pace di Roma è molto importante”, continua la D’Agostino, “in quanto riconosce il risarcimento del danno a carico dell’organizzatore del viaggio anche quando l’inadempimento è reso da parte dei prestatori di servizi di cui si avvale”.


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