Facebook e il trattamento transfrontaliero dei dati
Facebook, Corte Ue: sì a rimozione commenti diffamatori identici ad altri già dichiarati illeciti
Sì alla rimozione da Facebook di commenti identici o equivalenti ad altri già dichiarati diffamatori e lesivi dell’onore
Sì alla rimozione da Facebook di commenti identici ed equivalenti a commenti già dichiarati illeciti perché diffamatori. La giustizia può chiedere di rimuovere o bloccare l’accesso a queste informazioni anche a livello mondiale. È il principio stabilito oggi dalla Corte di giustizia della Ue, chiamata a interpretare la direttiva sul commercio elettronico dalla Corte suprema dell’Austria, in relazione alla pubblicazione di commenti lesivi dell’onore di una parlamentare austriaca.
Il diritto dell’Unione, dice la Corte, «non osta a che un prestatore di servizi di hosting, come Facebook, venga ingiunto di rimuovere commenti identici e, a certe condizioni, equivalenti a un commento precedentemente dichiarato illecito».
E non osta neppure che questa ingiunzione abbia effetti a livello mondiale.

La parlamentare contro Facebook Ireland
Il caso vede opporsi una deputata austriaca, la sig.ra Eva Glawischnig Piesczek, presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e portavoce federale del partito politico, che, spiega la Corte, ha citato Facebook Ireland dinanzi ai giudici austriaci. La parlamentare chiede che venga ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato, da un utente su tale social network, lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche e dal contenuto equivalente.
L’utente di Facebook aveva condiviso sulla sua pagina personale un articolo di stampa intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», che aveva generato un’anteprima accompagnata dalla foto della parlamentare. Aveva poi pubblicato un commento che i giudici austriaci hanno dichiarato lesivo dell’onore della deputata, tale da ingiuriarla e diffamarla. Il commento poteva essere visto da tutti gli utenti di Facebook.
La responsabilità di Facebook
Secondo la direttiva sul commercio elettronico, spiega la Corte, Facebook non è responsabile delle informazioni memorizzate se non è a conoscenza della loro illiceità o se agisce subito per rimuoverle o disabilitare l’accesso, ma questo esonero «non pregiudica tuttavia la possibilità di ingiungere al prestatore di servizi di hosting di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione, in particolare cancellando le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime. Per contro – aggiunge la Corte – la direttiva vieta di imporre a un prestatore di servizi di hosting di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».
Corte Ue: rimuovere contenuti identici ed equivalenti a quelli illeciti
Per la Corte di giustizia Ue, dunque, la direttiva sul commercio elettronico non osta a che un giudice di uno Stato possa ingiungere a un prestatore di servizi di hosting, quindi a Facebook, la rimozione di commenti identici ad altri ritenuti diffamatori.
In particolare non osta a che la giustizia possa ordinare di «rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni». E di «rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso» a queste informazioni, purché il contenuto sia di fatto invariato e le differenze non costringano a fare un’autonoma valutazione del contenuto.
Il diritto Ue, infine, non osta a che il giudice possa ingiungere a Facebook di «rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto».

