Truffe bancarie, Codici: rimborso di 12 mila euro per vittima di spoofing

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La vittima era stata raggirata con la tecnica dello spoofing, che falsifica l’identità di chi chiama. Le truffe bancarie sono sempre più sofisticate ma il rimborso è possibile

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Truffe bancarie, spoofing e rimborsi (Foto Pixabay)

Truffe bancarie via spoofing con rimborso per il risparmiatore. La vittima era stata raggirata per migliaia di euro e la frode era passata attraverso canali che sembravano davvero quelli dell’istituto bancario. Ma la banca aveva considerato il cliente responsabile. Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario ha indicato a Ing Bank di restituire circa 12 mila euro a un correntista di Trento, vittima di una sofisticata frode basata sullo spoofing, che aveva fruttato ai malviventi un bottino da circa 16mila euro. A darne notizia è Codici, che si è occupato della vicenda.

Truffe bancarie via spoofing: sembra la banca ma non lo è

Le truffe bancarie diventano sempre più sofisticate e una delle tecniche cui ricorrono, lo spoofing, consiste proprio nella falsificazione dell’identità di chi chiama. Il numero telefonico sembra proprio quello della banca e così l’sms che si visualizza sullo smartphone.

Questo rende il cliente sicuro e gli fa abbassare la guardia, convincendolo a fornire password o dati della propria carta o altre informazioni che il malvivente userà per sottrarre denaro e fare operazioni fraudolente. Attraverso lo spoofing i cybercriminali falsificano numeri di telefono, indirizzi e-mail e canali di comunicazione ufficiali della banca, facendo apparire le loro istruzioni come messaggi autentici dell’istituto. Quando dunque si verifica una frode, il contenzioso investe la responsabilità effettiva del cliente e la necessità di dimostrare che questi abbia davvero una colpa grave che, invece, non ha.

Quale responsabilità per la vittima?

Il segretario nazionale di Codici Ivano Giacomelli spiega come si è articolata la frode.

“Il consumatore, convinto di essere in contatto con la propria banca, ha seguito le istruzioni ricevute – racconta Giacomelli – Solo dopo ha scoperto di essere stato ingannato. A quel punto ha subito contestato le operazioni e chiesto il rimborso. La banca, però, ha respinto la richiesta, scaricando sul cliente la responsabilità dell’accaduto. Abbiamo portato la controversia davanti all’Abf e l’esito è stato netto. L’Arbitro ha riconosciuto che la truffa è stata particolarmente insidiosa, che il consumatore non ha commesso colpa grave e, di conseguenza, ha indicato alla banca di restituire quanto sottratto”.

Davanti a truffe bancarie sempre più sofisticate, aggiunge Codici, la responsabilità non può ricadere sui consumatori.

“Non si può attribuire automaticamente la colpa al cliente solo perché i truffatori sono riusciti a sfruttare i canali di comunicazione della banca – afferma Giacomelli –. Le tecniche dei criminali informatici sono sempre più sofisticate e inducono in errore anche utenti particolarmente attenti. Questa decisione si inserisce in un orientamento dell’Abf ormai consolidato: l’onere di dimostrare l’eventuale colpa grave del cliente spetta alla banca, non al consumatore. Un principio tutt’altro che scontato nella pratica, ma che, con il supporto giusto, può fare la differenza tra perdere tutto e riavere ciò che spetta”.

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