Volotea, Antitrust ordina di sospendere l’applicazione dell’extra sul biglietto
L’Antitrust ordina a Volotea di sospendere l’applicazione del supplemento extra sul biglietto aereo, previsto dalla Fair Travel Promise, ai voli prenotati fra il 16 marzo e il 9 giugno 2026, prima che la politica tariffaria venisse ritirata dalla compagnia aerea
Volotea, Antitrust ordina lo stop alla Fair Travel Promise (Foto Pixabay)
Volotea deve sospendere l’applicazione del supplemento extra sul biglietto aereo, successivo all’acquisto, legato al prezzo del carburante. Deve porre fine alle richieste di adeguamento del prezzo del biglietto (fino a 14 euro a passeggero e a tratta) per le prenotazioni fatte prima che la politica tariffaria venisse in effetti sospesa, a partire dal 10 giugno.
L’Antitrust ha pubblicato il provvedimento con cui ordina a Volotea di sospendere, entro tre giorni dalla comunicazione del documento, la richiesta di adeguamento del prezzo in applicazione della Promessa di Fair Travel ai voli da e per l’Italia da effettuare dopo il 10 giugno 2026, la cui prenotazione è avvenuta tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026 tramite la pagina in lingua italiana del sito web di Volotea (www.volotea.com/it).
E ha ordinato, entro cinque giorni, di comunicare l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le modalità attuate, attraverso una relazione dettagliata con le misure adottate.
Il caso della Fair Travel Promise di Volotea
Il caso è quello della politica tariffaria adottata dalla compagnia area low cost e chiamata Fair Travel Promise, che prevedeva la possibilità di pagare un extra sul biglietto aereo, successivo all’acquisto, legato all’andamento del prezzo del carburante. La politica è stata poi ritirata dalle prenotazioni fatte a partire dal 10 giugno.
Dal 16 marzo 2026, ricorda dunque il provvedimento dell’Antitrust, Volotea ha introdotto una nuova politica di definizione del prezzo del biglietto aereo chiamata Promessa di Fair Travel che prevede la possibilità di applicare un adeguamento ex post al prezzo dei biglietti aerei, quindi un extra successivo all’acquisto del biglietto, legato al prezzo del carburante. E nel dettaglio, al prezzo del Brent sette giorni prima della data di partenza, rispetto a un valore di riferimento stabilito dalla compagnia aerea. “L’adeguamento del prezzo, che nominalmente opera sia al rialzo che al ribasso, non può essere superiore a ± 14 euro per passeggero e per tratta”, ricorda l’Antitrust.
Come funziona l’adeguamento del prezzo
Questo adeguamento viene comunicato al consumatore sette giorni prima della data della partenza; cinque giorni prima il viaggiatore riceve un’email con il link per pagare il sovrapprezzo; due giorni prima un reminder. La politica di Volotea prevede inoltre l’applicazione di una opzione tariffaria gratuita che consente al consumatore, ove non intendesse pagare il supplemento richiesto, di riprogrammare il volo per una data successiva pagando solo la differenza tra il prezzo del vecchio e del nuovo biglietto (senza corrispondere alcuna penale) oppure di cancellare il volo, ricevendo in quest’ultimo caso un rimborso erogato sotto forma di crediti Volotea. Se l’adeguamento del prezzo non è corrisposto e nessuna di queste azioni viene compiuta, la prenotazione è annullata senza diritto al rimborso.
I consumatori hanno pagato, spiega l’Antitrust, ma si sono lamentati del fatto che il supplemento ha comportato un aumento consistente del prezzo del biglietto (si tratta di una compagnia low cost) e che si sono ritrovati, alla fine, a pagare un prezzo più alto rispetto a quello di altre compagnie aeree per la stessa prenotazione.
Volotea ha iniziato ad applicare il supplemento ai voli da e per l’Italia con partenza dal 2 aprile 2026; nei mesi di aprile e maggio 2026 oltre il 90% dei consumatori che hanno ricevuto la comunicazione di adeguamento ha pagato quanto richiesto.
L’Antitrust ha aperto un’istruttoria su Volotea per la modifica unilaterale del costo del biglietto aereo. La compagnia ha poi ritirato la politica tariffaria. Volotea ha infatti reso noto di aver terminato l’applicazione della Promessa di Fair Travel per le prenotazioni effettuate a partire dal 10 giugno 2026. La compagnia aerea ha inoltre argomentato all’Antitrust di aver predisposto “un’informativa contrattuale e precontrattuale idonea ad assicurare al consumatore medio la conoscenza delle condizioni economiche dell’offerta prima di perfezionare l’acquisto”.
A chi si applica il supplemento?
Il problema è l’applicazione del supplemento alle prenotazioni fatte prima dello stop.
Anche se la politica tariffaria non sarà più applicata alle prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno 2026, questa “continuerà a trovare applicazione per le prenotazioni di voli da e per l’Italia effettuate tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026, indipendentemente dalla data del volo per il quale è stato acquistato il titolo di viaggio”.
Per l’Antitrust una politica di questo tipo è caratterizzata da “un elevato grado di offensività” anche per l’impatto su un’ampia platea di viaggiatori.
Si applica infatti a migliaia di viaggiatori e passeggeri (in un range che l’Autorità indica fra 200 mila e 300 mila per questioni di riservatezza) di voli da e per l’Italia effettuati o da effettuare dopo il 10 giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ma prenotati tra il 16 marzo e il 9 giugno.
“Si tratta di una importante vittoria degli utenti del trasporto aereo e del Codacons che subito si era attivato per far dichiarare illegittimo il supplemento richiesto dalla compagnia aerea”, commenta il Codacons. L’Unione Nazionale Consumatori ha annunciato di aver presentato un nuovo esposto il 25 giugno dopo aver ricevuto segnalazioni e proteste da parte di consumatori che lamentavano l’aggiornamento del prezzo del biglietto aereo.
