Cancellazione del volo e ritardata consegna del bagaglio, c’è il rimborso

0
bagagli

“Ogni disservizio ha la sua particolarità e questa sentenza è significativa in quanto nel riconoscere i diritti dei passeggeri applica sia il regolamento comunitario n. 261/2004 che la Convenzione di Montreal a conferma del fatto che i consumatori non devono aver timore nel richiedere tutto quanto a loro spettante”. Così Carmelo Calì, Confconsumatori, commenta la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Giarre (CT) ha riconosciuto a due passeggeri i loro diritti.Il fatto. Due coniugi avevano acquistato un biglietto per un volo Catania – Torino. Giunti all’aeroporto siciliano veniva loro comunicato che il volo era stato cancellato e sarebbero partiti con volo di altra compagnia. Così fu, ma una volta giunti a Torino, constatarono la mancata consegna del bagaglio, che fu  consegnato solo dopo tre giorni pregiudicando in tal modo l’andamento della vacanza programmata per una settimana.
I due coniugi, che si sono rivolti all’Associazione per vedere riconosciuti i loro diritti, hanno ottenuto dal Giudici la corresponsione del 50% della compensazione pecuniaria – come previsto dal regolamento comunitario – perché il volo di riprotezione era giunto a destinazione entro due ore da quello previsto per il volo cancellato. A nulla è valsa l’eccezione delle compagnie che sostenevano non si trattasse di cancellazione ma di volo effettuato in regime di code-sharing. Infatti il biglietto acquistato e prodotto in giudizio indicava espressamente una sola compagnia e non riportava nessuna indicazione che il volo sarebbe stato effettuato in virtù di un accordo tra i due vettori.
Ma le richieste dei passeggeri hanno trovato accoglimento anche in relazione alla ritardata consegna del bagaglio. I vettori sono stati condannati innanzitutto al rimborso delle spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere per acquistare nell’immediatezza quanto necessario a sopperire alla mancanza dei propri beni personali. Sono stati riconosciuti anche i danni subiti per la vacanza rovinata in quanto la ritardata consegna ha determinato una parziale fruizione del periodo di svago.
Le compagnie sono state così condannate in solido a corrispondere la complessiva somma di euro 1.929,67 di cui euro 529,67 per le spese affrontate e provate con i relativi scontrini di acquisto, euro 600,00  ciascuno, determinati equitativamente per la vacanza rovinata ed euro 100,00 ciascuno per la compensazione pecuniaria.
 
 

About The Author

What do you feel about this?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *