Chi è il beneficiario della polizza vita?

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Polizza vita, di cosa si tratta. E tutto quello che bisogna sapere per la designazione del beneficiario

polizza vita

Chi è il beneficiario della polizza vita

Quando parliamo di assicurazione sulla vita facciamo riferimento a un prodotto molto particolare, una polizza che garantisce ai relativi beneficiari – nel caso in cui si dovesse verificare il decesso dell’assicurato – un certo capitale. Viene offerto un sostegno economico importante al nucleo familiare, proprio grazie a questa forma di prevenzione: quest’ultima diventa infatti fondamentale se viene a mancare la fonte di reddito principale.

Ma in che cosa consiste una polizza vita? Si tratta di un contratto che viene stipulato tra una compagnia assicurativa e un privato, all’interno del quale si inseriscono tutte le info necessarie all’attivazione e all’espletamento della copertura stessa. Vengono dunque indicati i dati relativi a contraente, assicurato e beneficiario assieme al tipo di copertura scelta. Naturalmente si specifica quale sia il capitale che si ha intenzione di assicurare e quali dovranno essere le modalità da seguire per il pagamento del premio (oltre al suo ammontare). Infine, un altro elemento clou è rappresentato dall’indicazione della durata della polizza stessa.

Si consiglia l’attivazione di uno strumento assicurativo come la ‘temporanea caso morte’ – sempre più diffusa come formula – a quelle persone che abbiano la necessità di proteggere i propri cari nel futuro. Ecco spiegato il motivo per cui un’assicurazione sulla vita che copre il rischio morte è principalmente indicata per famiglie con figli o genitori anziani a carico o che abbiano sottoscritto un mutuo per l’acquisto della casa. Ma a chi altro può convenire l’attivazione della polizza? Senza dubbio ai lavoratori dipendenti, che spesso con il datore di lavoro hanno già una polizza vita convenzionata ma non sono garantiti capitali troppo elevati. Ma anche alle casalinghe, poiché nel caso in cui dovesse venire a mancare un componente della famiglia che svolge lavori fondamentali per l’economia domestica anche se non retribuiti, potrebbe risultare piuttosto oneroso doversi sempre appoggiare ad aiuti esterni per gestire la casa e i bambini.

Come avviene la designazione del beneficiario

Nel momento stesso in cui avviene la stipula dell’assicurazione sulla vita, è necessario che il contraente provveda alla designazione del beneficiario. Ma di chi si tratta? E’ la persona che riceverà la somma stabilita, direttamente dalla compagnia assicurativa, ovviamente nel caso in cui si dovesse verificare la circostanza che nel contratto è stata espressamente indicata a monte. E’ possibile, secondo il Codice Civile, che venga sottoscritta un’assicurazione sulla vita in favore di un terzo (un beneficiario che non corrisponde alla persona assicurata). Così facendo, la polizza vita non entrerà nell’asse ereditario e solo il beneficiario potrà acquisire il diritto a ottenere il capitale da parte della compagnia assicurativa. Capitale che, peraltro, non potrà essere destinato agli eredi della persona assicurata né riformulato in quote. Nessuna imposta di successione, inoltre, graverà sulla somma assicurata proprio per il fatto di non essere parte dell’asse ereditario.

L’identificazione del beneficiario e quando è possibile indicarlo

La designazione del beneficiario da parte del contraente, ad ogni modo, può avvenire sia nel momento in cui si concretizza la stipula del contratto che in una fase successiva. Si può infatti provvedere in seguito, inviando alla compagnia assicuratrice la relativa comunicazione per scritto (la nomina può comunque essere fatta anche all’interno del testamento). Come effettuare una perfetta identificazione? Occorre specificare nome, cognome e codice fiscale assieme all’indirizzo della persona che si vuole designare. Il rischio, in caso di errori o di scarse informazioni, è che la compagnia assicurativa possa trovare delle difficoltà nel momento in cui dovrà liquidare la prestazione. Per indicare il beneficiario vi sono poi anche formule di tipo generico. Si possono per esempio specificare il coniuge oppure gli eredi legittimi, così come anche i figli nati e i nascituri della persona assicurata. Infine, gli eredi indicati nel testamento oppure – in mancanza di questo documento – gli eredi legittimi.

Risulta importante segnalare come il beneficiario possa essere anche esterno all’asse ereditario del contraente, pertanto potrebbe essere designato come tale anche un semplice amico/a senza alcun vincolo di parentela.

Si possono indicare per una singola polizza vita più soggetti beneficiari, ecco perché è così importante che venga specificata dal contraente la percentuale di capitale da attribuire a ciascuno di essi. La suddivisione verrà effettuata in parti uguali nel caso in cui dovessero esserci più beneficiari ma senza la relativa indicazione delle quote personali. C’è poi un caso limite, ovvero quello della contemporanea scomparsa sia dell’assicurato che del beneficiario: il capitale dovrà in tal caso essere versato agli eredi della persona indicata come beneficiario (e non a quelli dell’assicurato, se sono diversi). Il beneficiario deve essere informato della sua designazione direttamente dal contraente: spetterà infatti proprio al beneficiario avvisare la compagnia assicuratrice nel caso di un evento improvviso. In questo modo, potrà essere avviata la pratica per il versamento del capitale assicurato.

Quando e come cambiare il beneficiario della polizza vita

Una volta che il beneficiario sia stato indicato, può comunque essere cambiato nel corso del tempo. Anzi, lo si può sostituire ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno. Ma come effettuare questa modifica? E’ necessario scrivere alla compagnia di assicurazioni, che cambierà il contratto indicando e formulando la nomina del nuovo beneficiario. Il beneficiario, ad ogni modo, può essere sostituito anche con una indicazione ad hoc contenuta all’interno del proprio testamento. Resta il fatto che deve essere comunque effettuata la comunicazione riguardante l’avvenuta variazione del beneficiario alla compagnia assicuratrice.

Infine è necessario precisare come sia possibile, a norma di legge, provvedere anche alla designazione di un terzo referente. Di chi si tratta? E’ una persona che – nel caso in cui il contraente abbia particolari esigenze di riservatezza – potrà comunicare direttamente con il beneficiario. Nella proposta fatta dalla compagnia assicurativa è presente uno spazio ad hoc, all’interno del quale si può indicare appunto il nome del referente terzo. Quest’ultimo è in buona sostanza una figura di supporto – distinta da quella del beneficiario – alla quale si potrà fare diretto riferimento nel caso in cui si verifichi il decesso dell’assicurato. Si tratta di uno step propedeutico alla liquidazione delle prestazione stessa. Stiamo comunque parlando di una designazione del tutto facoltativa, che può essere effettuata con le medesime modalità viste per quanto riguarda il beneficiario (sia al momento della stipula del contratto che in seguito).

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