Energia, Codici vs Autorità sul ripristino veloce per contratti non richiesti
I contratti “non aderenti alle regolazione” sono solo un eufemismo per non dire “contratti non richiesti”, dice il Codici di fronte alle novità in tema di contratti annunciate dall’Autorità per l’energia. Dal primo maggio entrano infatti in vigore le nuove regole dell’Autorità: nel caso in cui il passaggio ad un nuovo fornitore di energia elettrica o gas avvenga senza rispettare le regole preventive per la conferma del contratto, dopo il reclamo il cliente potrà aderire in modo volontario alla procedura di ripristino veloce per tornare al vecchio fornitore. Il Codici è piuttosto critico: se è vero che, come dice l’Autorità, il venditore prima dell’attivazione deve rispettare misure precise a conferma del contratto – la copia del contratto firmato o la sua conferma su supporto durevole – queste “non sono delle novità, in quanto integrano regole preventive già previste per i venditori per garantire i clienti quando sottoscrivono un contratto fuori dai locali commerciali o per telefono”, sottolinea l’associazione.
Questo è già previsto dal Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 sui Diritti dei consumatori agli articoli 50 (requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali), 51 (requisiti formali per i contratti a distanza) e 66-quinquies sulle forniture non richieste. Quest’ultimo in particolare recita: “Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi. L’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori”.
Codici contesta poi quanto prevede la normativa dell’Autorità energia nel momento in cui afferma che “la disciplina del ripristino prevede che il venditore contestato richieda un importo massimo relativo al corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per l’uso delle infrastrutture e l’approvvigionamento dell’energia consumata dal cliente finale, escludendo i costi relativi all’attività di commercializzazione della vendita al dettaglio”. Perché pagare? Questa l’obiezione dell’associazione. Dice il Codici: “Perché mai il consumatore dovrebbe pagare all’operatore gli oneri per il periodo in cui è stato sotto l’operatore scorretto, senza considerare il dispendio di tempo ed energia per tornare all’operatore antecedente al contratto non richiesto?”.
