Meta, Corte Ue: sì a equa remunerazione per gli editori di giornali

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Secondo la Corte di giustizia della Ue, gli Stati possono prevedere che gli editori di giornali abbiano un’equa remunerazione per la pubblicazione delle loro pubblicazioni da parte delle piattaforme online. Il caso Meta vs Agcom sull’equo compenso

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Meta, Corte di giustizia Ue: editori di giornali possono ottenere equa remunerazione per i contenuti online (Foto Pixabay)

Gli editori italiani vincono contro Meta per l’uso online dei contenuti giornalistici. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, gli Stati possono prevedere che gli editori di giornali abbiano diritto a un’equa remunerazione quando concedono alle piattaforme online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni.

L’uso online dei contenuti giornalistici

La Corte si è espressa nell’ambito di un ricorso proposto da Meta Platforms Ireland contro una decisione dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Secondo Meta, la normativa italiana che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico viola il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale.

La Corte dichiara invece che “il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito”. Secondo la Corte, in sintesi, gli obblighi imposti alle piattaforme di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante questo periodo, sono giustificati anche se limitano la libertà d’impresa perché permettono di instaurare “un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro”.

Tecnologie digitali e mercato dei media

Il contesto di partenza è rappresentato dall’evoluzione delle tecnologie digitali, che hanno cambiato profondamente il settore dei media e la stampa scritta, di fronte ai cambiamenti delle abitudini degli utenti, allo sviluppo di riviste giornalistiche online e alla concorrenza dei nuovi canali digitali. Tutto questo fa diminuire i proventi degli editori e mette a repentaglio il loro modello economico.

Fra le iniziative avviate per affrontare queste sfide c’è la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale . Questa, spiega la Corte di giustizia dell’Ue, introduce un diritto connesso specifico a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, consentendo loro in particolare di autorizzare o vietare questi usi.

In Italia la direttiva è stata recepita prevedendo per gli editori il diritto a un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni, nonché un regime volto a garantire tale remunerazione. La normativa italiana impone ai prestatori di servizi di negoziare una tale remunerazione con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante tali trattative, e di fornire i dati necessari per il suo calcolo. La responsabilità di criteri e sanzioni è affidata all’Agcom.

Il ricorso di Meta

Meta ha dunque proposto ricorso al Tar del Lazio per annullare la decisione dell’Agcom del 2023 che ha definito i criteri per un’equa remunerazione per l’utilizzo online di pubblicazioni giornalistiche. Meta contesta la compatibilità di tale decisione e della normativa italiana con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva e con la libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il caso è arrivato dunque alla Corte di giustizia dell’Ue.

La pronuncia della Corte di giustizia

Secondo la Corte, la direttiva europea mira a conferire agli editori diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, lasciando tuttavia agli Stati un margine di discrezionalità per garantirne l’attuazione.

In tale contesto, per la Corte “il diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a un’equa remunerazione è ammissibile, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa ai prestatori di riprodurre dette pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico e che gli editori possano rifiutare di concedere tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Inoltre, non può essere imposto alcun pagamento ai prestatori qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni”.

Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante questo periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione sono anch’essi ritenuti ammissibili, perché possono garantire l’equità di tali trattative e contribuiscono all’obiettivo di protezione degli editori. Analogamente sono ammissibili per la Corte le prerogative attribuite all’Agcom, perché mirano a garantire l’effettiva attuazione dei diritti riconosciuti agli editori.

La Corte constata poi che gli obblighi, accompagnati dal potere sanzionatori dell’Agcom, costituiscono una restrizione alla libertà d’impresa ma aggiunge che “fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, tale restrizione appare giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi del diritto dell’Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle loro pubblicazioni”. Sono obblighi che permettono di instaurare, conclude la Corte, un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media.

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