Microsoft Edge non è un “gatekeeper”: il tribunale UE conferma la decisione della Commissione
Il browser di Microsoft non rappresenta un punto di accesso sufficientemente rilevante ai sensi del Digital Markets Act. Il Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso di Opera Norway e conferma la valutazione della Commissione.
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Il browser Microsoft Edge non può essere considerato un “gatekeeper” ai sensi del Regolamento sui mercati digitali, il Digital Markets Act (DMA). A stabilirlo è il Tribunale dell’Unione europea, che ha confermato la decisione con cui la Commissione europea, nel febbraio 2024, aveva scelto di non designare Microsoft come controllore dell’accesso per questo servizio.
La vicenda nasce dal ricorso presentato da Opera Norway, società che gestisce l’omonimo browser, contro la decisione della Commissione. Secondo Opera, Edge avrebbe avuto caratteristiche tali da giustificare la designazione di Microsoft come gatekeeper. Il Tribunale ha però respinto integralmente il ricorso, ritenendo corretta la valutazione dell’esecutivo europeo.
Il peso del numero degli utenti
Per il Tribunale, la Commissione ha correttamente valutato l’effettiva rilevanza di Edge come possibile punto di accesso tra gli utenti commerciali e i loro utenti finali. A questo scopo, era legittimo considerare la scala di utilizzo del browser e confrontarla con quella degli altri principali concorrenti.
Il numero relativamente contenuto di utenti di Edge rispetto ad altri browser rappresenta infatti un elemento significativo per stabilire quanto il servizio possa incidere sull’accesso ai mercati digitali. Anche se Microsoft aveva raggiunto le soglie quantitative previste dal DMA, questo elemento, da solo, non era sufficiente a imporre la designazione.
Anche l’integrazione con Windows non basta
Nella sua valutazione, la Commissione ha inoltre potuto considerare le caratteristiche tecnologiche di Edge. Il browser si basa infatti sul motore di rendering Blink, utilizzato anche da altri browser, circostanza che limita la possibilità di Microsoft di esercitare un controllo autonomo su alcuni aspetti essenziali del servizio.
Un altro elemento preso in esame è stata l’integrazione di Edge nell’ecosistema Microsoft. Il browser è preinstallato su Windows e beneficia di diversi meccanismi di promozione all’interno dell’ambiente software dell’azienda. Secondo il Tribunale, tuttavia, tali vantaggi non sono risultati sufficienti, nel loro complesso, a trasformare Edge in un punto di accesso importante ai sensi del DMA.
La soglia quantitativa non è decisiva
La sentenza chiarisce così un aspetto rilevante dell’applicazione del Digital Markets Act: il superamento delle soglie quantitative previste dal regolamento non determina automaticamente la designazione di un’impresa come gatekeeper per uno specifico servizio.
Nel caso di Edge, Microsoft ha infatti fornito argomentazioni ritenute sufficientemente fondate per dimostrare che il browser, nonostante il raggiungimento delle soglie previste, non possiede un’importanza tale da costituire un punto di accesso rilevante tra imprese e utenti finali.
Il Tribunale ha quindi confermato integralmente la decisione della Commissione, respingendo il ricorso di Opera Norway. Per Microsoft, Edge resta così al di fuori della designazione come servizio di piattaforma fondamentale soggetto, in questo ambito, agli specifici obblighi previsti dal DMA.
