Università telematica, l’Antitrust multa Unicusano per 250 mila euro

0

L’Antitrust ha multato l’Università Niccolò Cusano Telematica con due sanzioni per un totale di 250 mila euro. Sotto accusa soprattutto gli ostacoli all’esercizio del diritto di recesso

libro e occhiali

L'Antitrust multa l'Università Niccolò Cusano Telematica

250 mila euro di multa all’Università degli studi Niccolò Cusano Telematica (Unicusano) per condotte che violano il Codice del Consumo, in particolare per avere ostacolato il diritto di recesso. È quanto deciso dall’Autorità Antitrust che, su segnalazione di Konsumer Italia, ha multato Unicusano per due condotte ritenute in violazione del Codice del Consumo.

Unicusano, le pratiche contestate

L’università telematica offre servizi di didattica (corsi di laurea, master e corsi di specializzazione) sia in modalità e- learning che in modalità tradizionale. Ammonta a 200 mila euro la sanzione decisa per gli ostacoli all’esercizio del diritto di recesso e a 50 mila una seconda sanzione.

Il procedimento, spiega l’Antitrust nel bollettino di oggi, riguarda le condotte svolte nell’ambito dell’offerta formativa attraverso il sito web www.unicusano.it, che consistono in particolare «nella frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso che risulta subordinato a due condizioni: da un lato, al rispetto di un termine particolarmente stringente; dall’altro, all’avvenuto pagamento, da parte dello studente moroso, dei debiti accumulati e delle quote di iscrizione agli anni successivi rinnovate automaticamente; nella previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore».

 

studenti universitari

 

Ostacoli al diritto di recesso

Unicusano, argomenta l’Antitrust, «ha ostacolato l’esercizio del recesso predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell’iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso».

Il professionista ha «indebitamente richiesto ai consumatori che avevano esercitato il diritto di recesso anche il pagamento di somme ulteriori imputabili a servizi non fruiti – spiega ancora l’Autorità – Ciò in forza del meccanismo di rinnovo automatico predisposto che, precludendo lo scioglimento immediato dal vincolo contrattuale in caso di morosità, espone i richiedenti ad oneri economici ulteriori ed ingiustificati per prestazioni di cui non si intende fruire, come manifestato con la rinuncia agli studi».

Lo studente insomma rinuncia agli studi ma l’università continua a chiedere il pagamento delle rette, «sia di quelle scadute e non saldate, sia di quelle che continuano a maturare dopo la comunicazione della rinuncia (in ragione dell’insolvenza dello studente)».

E gli ostacoli al diritto di recesso, prosegue l’Antitrust, «sono riconducibili all’ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto e le sue conseguenze».

Regole non chiare

L’Autorità fa riferimento nel dettaglio alla normativa prevista dall’università telematica.

E spiega che «l’art. 4 del Regolamento di Ateneo non rende chiaro il momento dal quale decorrono gli effetti della rinuncia agli studi dal momento che quest’ultima, da un lato, ha “effetto immediato” e, dall’altro, “è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti”. Inoltre, benché l’art. 8 del Regolamento preveda che “lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all’anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica”, lo studente non in regola con i pagamenti dovrà continuare a corrispondere anche le rette successive alla comunicazione del recesso in ragione della mancata accettazione della richiesta di recesso e in forza del meccanismo del rinnovo automatico».

Il regolamento insomma non è chiaro in tema di rinuncia e «ha l’effetto di non consentire ai consumatori, ancorché inadempienti, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, costringendoli a sostenere un onere economico ulteriore rispetto a quello dovuto per le prestazioni già fruite, rappresentato dalle somme relative ai rinnovi automatici per prestazioni di cui il consumatore non intende più fruire».

About The Author

What do you feel about this?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *