Corrimano o maniglia in condominio: quali sono gli obblighi previsti
Corrimano o maniglia in condominio: quali sono gli obblighi previsti
In un condominio, la presenza di gradini dovrebbe comportare sempre l’esistenza di un corrimano, o comunque di un dispositivo simile, che faciliti la fruizione della scala da parte di chi entra nello stabile
In un condominio, la presenza di gradini dovrebbe comportare sempre l’esistenza di un corrimano, o comunque di un dispositivo simile, che faciliti la fruizione della scala da parte di chi entra nello stabile. Si tratta di un fatto di sicurezza, oltre che di un obbligo di legge sancito dal DM 236 del 1989, per effetto del quale in tutti gli edifici realizzati dopo quella data la presenza del corrimano è obbligatoria. Se, invece, si parla di un immobile che è stato realizzato prima del 1989, deve essere l’assemblea di condominio a stabilire l’installazione del corrimano, o in presenza di disabili, di un montascale a piattaforma.
Il corrimano in una rampa per disabili
L’obbligo del corrimano non ammette deroghe se in una rampa per disabili finalizzata al superamento di un dislivello di appena dieci centimetri la rampa è lunga più o meno 1 metro e mezzo con una pendenza al massimo del 6%. L’obbligo non può essere omesso, e in base a ciò che prevede la norma occorre posizionare il corrimano su tutti e due i lati, ad almeno 90 centimetri di altezza. Occorre, inoltre, che la pendenza dello scivolo sia al massimo dell’8%. Nel caso di adeguamento, è consentita una pendenza del 12% al massimo.
L’installazione del corrimano
Il decreto ministeriale che abbiamo menzionato, finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, rende obbligatoria la presenza del corrimano. La procedura a cui si è fatto riferimento, in relazione alla valutazione da parte dell’assemblea, deve essere messa in atto se è necessario installare un corrimano di piccole dimensioni di fianco ai pochi gradini che in genere sono presenti all’entrata di un immobile e che portano al pianerottolo dal quale cominciano le scale in direzione dei diversi piani. In tale circostanza, qualora la proposta non venisse accolta entro 3 mesi, è facoltà del richiedente realizzare a proprie spese l’opera, dal momento che la rimozione successiva non implicherebbe delle difficoltà significative.
Corrimano: tutto quello che c’è da sapere
L’obbligo del corrimano vale anche per le rampe per l’ingresso delle persone disabili negli immobili. In tale situazione, non è sufficiente un corrimano solo ma occorre installarne due, vale a dire uno per lato, ad almeno 90 centimetri di altezza. È obbligatoria la presenza del corrimano anche nei servizi igienici che sono dedicati alle persone disabili. Riassumendo, secondo la legge il corrimano deve essere presente negli edifici privati che sono stati realizzati dopo il 1989, siano essi residenziali o meno, inclusi quelli di edilizia residenziale convenzionata. Inoltre, esso è obbligatorio per gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata che siano stati realizzati dopo il 1989 e in seguito alla ristrutturazione di questi immobili, a prescindere dall’anno di costruzione. Infine, il corrimano è necessario nelle aree esterne di pertinenza degli immobili di cui abbiamo parlato e per i servizi igienici dedicati alle persone disabili.
L’installazione del corrimano
Il corrimano, poi, è necessario in quelle strutture pubbliche frequentate da persone malate, con disabilità, non del tutto autosufficienti o anziane, come per esempio le case di riposo e gli ospedali. Ovviamente, l’obbligo di un corrimano non avrebbe senso nel caso in cui non vi fossero delle norme di sicurezza anche per le scale. Questo è il motivo per il quale la legge stabilisce le caratteristiche del corrimano e delle scale perché possano essere considerati a norma. Per quel che riguarda il corrimano, deve essere realizzato con un materiale che non sia tagliente e che risulti molto resistente e di facile presa. Le scale, invece, devono avere un parapetto che garantisca una protezione rispetto al vuoto e assicurare un andamento uniforme e regolare dal basso verso l’alto. Nel caso in cui questo non sia possibile, è indispensabile la presenza di ripiani che abbiano dimensioni appropriate. Ogni rampa deve essere caratterizzata da un numero uguale di gradini, con la stessa alzata e la stessa pedata.
I gradini
I gradini devono avere un profilo con un disegno continuo a spigoli arrotondati, e la larghezza delle scale non può essere inferiore a 1 metro e 20 centimetri. Dove il corrimano si interrompe, esso deve essere prolungato oltre il primo gradino e l’ultimo di 30 centimetri, e la sua altezza non può essere di più di 1 metro.

