Viaggi nel caos, i diritti dei viaggiatori (Foto Pixabay)

È caos per i viaggiatori che dovevano partire per turismo o per lavoro verso il Medio Oriente. La guerra in Iran ha generato una situazione di grande incertezza, col blocco globale di voli e viaggi e le operazioni di rimpatrio, attualmente in corso, dei cittadini che stanno tornando in Italia da Abu Dhabi, Riad e Mascate, con voli commerciali facilitati dalla Farnesina e voli prenotati privatamente. Ma cosa deve fare chi aveva programmato viaggi, ora naturalmente impossibili, per turismo e per lavoro? Quali i diritti che ha davanti? Sul tema interviene Confconsumatori che dà una serie di indicazioni e distingue fra chi ha acquistato un pacchetto turistico e chi, invece, ha comprato un semplice biglietto aereo.

Per i pacchetti turistici vale il diritto di recesso senza penali e il rimborso. Per il biglietto aereo, i viaggiatori hanno diritto alla risoluzione e alla restituzione del prezzo pagato.

«Ci auguriamo che organizzatori di pacchetti turistici, tour operator, agenzie di viaggio e compagnie aeree rispettino pienamente le norme di legge – commenta Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori – In passato, in situazioni analoghe, abbiamo purtroppo registrato chiusure e resistenze nei confronti dei consumatori. Da parte nostra continueremo a vigilare e a intervenire affinché, anche in questa emergenza, i diritti dei viaggiatori siano pienamente tutelati».

Pacchetti turistici, diritto al rimborso

Per i viaggiatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, il riferimento normativo è il Codice del Turismo. Confconsumatori ricorda dunque che in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze – come nel caso di un conflitto armato – il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere alcuna penale.

In questo caso non sono dovute spese di recesso. E l’organizzatore del pacchetto, che può essere il tour operator, un’agenzia di viaggi online o un’agenzia fisica, è tenuto a rimborsare integralmente quanto versato.

Qualora sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore o il tour operator deve sostenere i costi dell’alloggio necessario – ove possibile di categoria equivalente a quella prevista dal contratto – per un periodo fino a tre notti per viaggiatore, salvo termini più ampi previsti dalla normativa europea sui diritti dei passeggeri. Questa limitazione non si applica alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, alle donne in gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone che necessitano di assistenza medica specifica.

Se, durante l’esecuzione del viaggio, diventa impossibile fornire una parte sostanziale dei servizi turistici pattuiti, l’organizzatore deve offrire, senza costi aggiuntivi, soluzioni alternative adeguate, di qualità equivalente o superiore. Se le alternative proposte risultano di qualità inferiore, il viaggiatore ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo.

Organizzatore o tour operator hanno l’obbligo di prestare assistenza tempestiva al viaggiatore in difficoltà, fornendo informazioni su servizi sanitari, autorità locali e assistenza consolare, oltre a supportarlo nelle comunicazioni e nella ricerca di soluzioni alternative.

Biglietti aerei, restituzione del prezzo pagato

Diversa la situazione per chi ha acquistato soltanto un biglietto aereo. Ai sensi dell’art. 945 del Codice della Navigazione, se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto si risolve e il vettore deve restituire il prezzo già pagato.

“La norma si applica pienamente alla situazione attuale e prescinde dalla finalità del viaggio (turismo o lavoro)”, spiega Confconsumatori.

Il passeggero che vuole rinunciare al volo deve comunicarlo tempestivamente alla compagnia aerea. Ma nell’attuale contesto, prosegue l’associazione, “l’impedimento è un fatto notorio: le compagnie non possono invocare un’eventuale tardiva comunicazione per negare il rimborso, anche perché hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti. Il rimborso, in tali casi, deve avvenire per l’intero importo versato, senza alcuna penale o decurtazione”.

Per tutti i viaggiatori – sia che abbiano acquistato un pacchetto turistico, sia che abbiano stipulato un contratto di trasporto aereo – oltre alla normativa speciale di settore, ricorrono inoltre i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c., con conseguente diritto alla restituzione integrale delle somme corrisposte, nonché il venir meno della causa concreta del contratto.

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