Amazon e servizi postali, Corte Ue: le conclusioni dell’Avvocato generale nelle cause riunite
Secondo l’Avvocato le società del gruppo Amazon forniscono servizi postali in Italia, pertanto l’obbligo di disporre di un’autorizzazione, a tal fine previsto dalla normativa italiana, è compatibile con il diritto dell’Unione
Amazon e servizi postali, Corte Ue: le conclusioni dell’Avvocato generale nelle cause riunite (foto Pixabay)
La Corte di Giustizia Ue ha pubblicato le conclusioni dell’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle cause riunite che hanno coinvolto Amazon. Secondo l’Avvocato “le società del gruppo Amazon forniscono servizi postali in Italia, pertanto l’obbligo di disporre di un’autorizzazione, a tal fine previsto dalla normativa italiana, è compatibile con il diritto dell’Unione“.
Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia; la sentenza sarà pronunciata, quindi, in una data successiva.
Cause Amazon, la vicenda
Come spiegato dalla Corte Ue in una nota, nel 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha sanzionato tre società del gruppo Amazon (Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Services e Amazon Italia Transport), ritenendo che “stessero offrendo un servizio postale senza disporre della necessaria autorizzazione“.
Secondo l’AGCOM, “il servizio di recapito al cliente finale dei prodotti venduti da terzi sul mercato elettronico di Amazon (Amazon Marketplace) non si discosta in nulla dal servizio reso dagli altri operatori postali”.
Le società di Amazon hanno impugnato, quindi, la sanzione dell’AGCOM dinanzi ai giudici italiani e il Consiglio di Stato ha deciso di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia.
Le conclusioni dell’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona
Nelle conclusioni l’Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona considera, in primo luogo, che “Amazon Italia Logistica gestisce invii che già hanno natura postale“, aggiungendo che “spetta al Consiglio di Stato determinare se le attività svolte da tale impresa possano rientrare nella nozione di «smistamento» di invii postali”.
A suo avviso, si ha smistamento “quando gli invii vengono separati e ordinati per essere integrati nel ciclo postale e vengono ottimizzati diversi elementi logistici (rotte di trasporto, tempi di transito, risorse, ecc.), sicché le suddette attività potrebbero rientrare in tale definizione“.
In secondo luogo, l’Avvocato generale ritiene “che la gestione degli armadietti (lockers) effettuata da Amazon Italia Services rientri nella fase di «distribuzione» degli invii postali ai sensi della direttiva, ovvero l’ultima fase del ciclo postale. Il carattere attivo di tale gestione e il reso automatico al mittente se l’invio non viene ritirato impediscono di tracciare un parallelismo con gli invii depositati nelle cassette postali dei clienti”.
In terzo luogo, sulla base dei fatti esposti dal Consiglio di Stato, l’Avvocato generale ritiene “che un’impresa come Amazon Italia Transport possa essere considerata un «fornitore di un servizio postale» ai sensi della direttiva. Infatti, pur non effettuando materialmente il «servizio postale», tale impresa esercita un’influenza determinante sulle condizioni della sua prestazione da parte di un operatore locale al quale subappalti (comprese le condizioni di gestione del personale di tale operatore). In realtà, l’operatore locale si occupa solo del trasporto materiale fino al destinatario finale, secondo le direttive dettagliate di Amazon Italia Transport”.
Infine, per quanto riguarda la questione “se e in che termini possa rilevare la connessione tra le attività delle tre società di Amazon, l’Avvocato generale segnala che la direttiva consente di qualificare come «fornitore di un servizio postale» ciascuno degli operatori dei servizi che compongono le ordinarie fasi del ciclo postale nell’ambito di un’attività frammentata“.
Nel caso di specie, dunque, l’analisi dell’attività delle tre società del gruppo Amazon sembra rivelare “che ciascuna di esse presti un servizio postale“.
