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L'Antitrust ha multato Eni per la campagna Eni Diesel +. Oggi il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell'Eni

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Eni contro la multa Antitrust da 5 milioni di euro comminata nel 2020 per pubblicità ingannevole in materia ambientale su Eni Diesel +. Non si può usare il termine green nella campagna pubblicitaria di un gasolio per autotrazione. Per le associazioni che avevano dato inizio al ricorso nel 2019 si tratta di una “storica sentenza per greenwashing”.

Eni Diesel +, ricorso respinto

Dicono Legambiente, Movimento Difesa del Cittadino e Transport&Environment: «Il gasolio da autotrazione non può essere considerato “green”, neanche se con componente bio all’olio di palma. Il Tribunale ci dà ragione: ora è il governo che deve limitare l’abuso di biocarburanti dannosi e le vendite di motori diesel».

Oggi Il TAR del Lazio si è infatti pronunciato, dicono le tre associazioni, sul ricorso di Eni contro la sentenza del 15 gennaio 2020 che l’aveva condannata per “greenwashing” e pubblicità ingannevole in riferimento al biodiesel “Enidiesel+”, prescrivendo una ammenda pari al massimo pari a 5 milioni di multa.

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando che “non è consentito nella comunicazione pubblicitaria considerare “green” un gasolio per autotrazione, ovvero un carburante che per sua natura è un prodotto altamente inquinante, né dichiarare che attraverso il suo utilizzo è possibile prendersi cura dell’ambiente”. Neppure un gasolio con una elevata componente di olio di palma, causa di deforestazione nel mondo.

 

occhio verde
Pubblicità ingannevole per Eni Diesel +, i Consumatori: no al greenwashing

 

MDC: una sentenza che farà storia

«Una sentenza destinata a fare storia sul primo caso di greenwashing denunciato e sanzionato in Italia dall’Antitrust, grazie all’impegno del Movimento Difesa del Cittadino, Legambiente e European Federation for Transport and Environment AISBL».

Questo il commento del Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo, dopo che il TAR del Lazio, con sentenza n. 02231 dell’8 novembre, ha confermato la sanzione di 5 milioni di euro nei confronti di Eni “per la pratica commerciale consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive riguardo al carburante Eni Diesel + quanto al suo positivo impatto ambientale connesso all’utilizzo del carburante, nonché riguardo alle particolari caratteristiche di tale carburante in termini di riduzione dei consumi e di riduzione delle emissioni”.

Il TAR ha quindi stabilito che per un corretto utilizzo della espressione “green” a fini pubblicitari bisogna rifarsi agli Orientamenti della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, quanto alle “asserzioni ambientali” e “dichiarazioni ecologiche”, vale a dire quelle in cui nell’ambito di una comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità viene suggerito che un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull’ambiente o sia meno dannoso per l’ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti.

Pertanto per i Giudici è fondamentale che: “sulla base delle disposizioni generali della direttiva, in particolare gli articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore; sulla base dell’articolo 12 della direttiva, i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata”.

Un gasolio per autotrazione non può essere green perché inquinante, né si può dire che attraverso il suo uso sia possibile prendersi cura dell’ambiente.


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