Corte UE: anche gli animali da compagnia sono “bagagli”
Una sentenza della Corte UE chiarisce la responsabilità delle compagnie aeree in caso di smarrimento o danno agli animali trasportati nella stiva.
La Corte UE ha esaminato il caso di una passeggera che nel 2019 era in viaggio da Buenos Aires a Barcellona con la compagnia Iberia aveva affidato alla stiva il proprio cane, un animale di media taglia, sistemato in un trasportino conforme alle norme di sicurezza. Durante le operazioni di carico, però, l’animale è fuggito e non è mai stato ritrovato.
La donna, profondamente colpita, ha richiesto un risarcimento di 5.000 euro per il danno morale subito. Iberia ha riconosciuto la propria responsabilità, ma ha sostenuto che l’indennizzo dovesse essere limitato ai parametri previsti per i bagagli, secondo la Convenzione di Montreal che regola il trasporto aereo internazionale.
La domanda alla Corte di Giustizia
Il giudice spagnolo incaricato del caso ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di chiarire se un animale da compagnia possa essere considerato “bagaglio” ai sensi della Convenzione di Montreal, e quindi soggetto ai relativi limiti di responsabilità.
La Corte ha risposto che gli animali da compagnia rientrano nella nozione di “bagagli”, anche se il linguaggio comune tende a distinguere tra oggetti e esseri viventi. In assenza di una specifica esclusione nel testo della Convenzione, ha spiegato la Corte, un animale affidato al vettore per il trasporto non può essere equiparato a un passeggero, ma viene considerato parte del bagaglio del viaggiatore.
Risarcimento limitato, salvo dichiarazione speciale
La sentenza precisa che, in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il risarcimento per la perdita di un animale segue le stesse regole previste per i bagagli smarriti o danneggiati.
Questo significa che il limite di responsabilità del vettore copre sia il danno materiale sia quello morale, ma entro un tetto massimo stabilito.
Chi desidera un maggiore livello di tutela può effettuare, al momento del check-in, una dichiarazione speciale di valore, fissando un importo superiore previo accordo con la compagnia e il pagamento di un’eventuale tariffa aggiuntiva.
Gli animali restano tutelati
Pur riconoscendo che gli animali da compagnia rientrano nella categoria dei “bagagli” ai fini giuridici, la Corte UE ha ribadito che ciò non riduce le garanzie sul loro benessere.
Il trasporto aereo deve infatti avvenire nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e di cura dell’animale, come previsto dalle normative europee sul benessere animale.
In altre parole, gli animali possono essere considerati “bagagli” dal punto di vista del risarcimento, ma non sono oggetti: devono essere gestiti con tutte le precauzioni necessarie per garantire la loro incolumità durante il viaggio.
Una sentenza che fa chiarezza
La decisione della Corte UE contribuisce a chiarire i confini della responsabilità delle compagnie aeree in un ambito spesso fonte di controversie.
Chi viaggia con un animale, dunque, deve sapere che, in caso di perdita o danno, il risarcimento sarà regolato dalle stesse norme applicabili ai bagagli, salvo diversa dichiarazione preventiva.
Allo stesso tempo, le compagnie restano vincolate a garantire condizioni di trasporto adeguate e sicure, nel rispetto del principio di tutela del benessere animale riconosciuto dall’Unione Europea.

