Ricongiungimento minori migranti, CGUE: vale età di presentazione della domanda
Un minore non accompagnato che diventa maggiorenne nel corso della procedura di asilo conserva il suo diritto al ricongiungimento familiare. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea analizzando il caso di un minore non accompagnato di origine eritrea arrivato nei Paesi Bassi.
Il minore aveva presentato una domanda di asilo il 26 febbraio 2014 e il 2 giugno 2014 ha raggiunto la maggiore età. Il 21 ottobre 2014, il Segretario di Stato dei Paesi Bassi le ha concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido per cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo.
Il 23 dicembre 2014, un’organizzazione olandese che si occupa dei rifugiati (la VluchtelingenWerk Midden-Nederland) ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per i genitori dell’interessato, nonché per i suoi tre fratelli minorenni, a fini di ricongiungimento familiare con minore non accompagnato. Con decisione del 27 maggio 2015, il Segretario di Stato ha respinto tale domanda affermando che, alla data di presentazione della stessa, il minore era maggiorenne.
I genitori hanno perciò contestato il rigetto, ritenendo che a essere decisiva al fine di stabilire se una persona possa essere qualificata come «minore non accompagnato» ai sensi della direttiva dell’Unione relativa al ricongiungimento familiare sia la data di ingresso nello Stato membro in questione.
Nella sua sentenza odierna, la Corte qualifica come “minori” i cittadini di Paesi non UE e gli apolidi che hanno un’età inferiore ai diciotto anni al momento del loro ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della loro domanda di asilo in tale Stato, e che, nel corso della procedura di asilo, raggiungono la maggiore età e ottengono in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.
La Corte ricorda, a tale proposito, che la direttiva prevede per i rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, poiché la loro situazione richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro Paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. Più in particolare, i rifugiati minori non accompagnati dispongono di un diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri.
Inoltre, sebbene la direttiva non indichi espressamente fino a quale momento un rifugiato debba essere minore per poter beneficiare del diritto allo specifico ricongiungimento familiare, la Corte constata che la determinazione di tale momento non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro.

