Il costo di una telefonata ad un servizio post-vendita non può superare quello di una telefonata standard. Questa almeno è l’idea dell’avvocato tedesco del tribunale regionale di Stoccarda che ha preso in carico la questione e ha sottoposto il quesito alla Corte di Giustizia Europea. Il caso attiene ad una società tedesca, la comtech, che opera nel commercio di apparecchi elettrici ed elettronici. Essa indica sul suo sito Internet un numero di telefono di servizio postvendita recante il prefisso 0180, utilizzato in Germania per servizi di assistenza a una tariffa nazionale unica. Il costo di una telefonata diretta a tale numero speciale (non geografico) eccede l’importo che sarebbe stato addebitato al cliente per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard alle abituali tariffe di collegamento.

Un’associazione tedesca per lo sviluppo degli interessi commerciali di associazioni e imprese (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main) ha quindi avviato un’azione contro la comtech per far cessare questa pratica commerciale. Il tribunale regionale tedesco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di accertare se la direttiva relativa ai diritti dei consumatori sia contraria all’applicazione di una simile tariffa.

Nelle conclusioni tratte dall’avvocato generale tedesco si propone alla Corte di rispondere a tale questione in senso affermativo in quanto, secondo la direttiva, gli Stati membri devono garantire che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare un corrispettivo più elevato della “tariffa di base”.

Ciò significa, secondo l’avvocato generale, che il costo addebitato al consumatore non deve eccedere quello di una telefonata standard ai costi abituali di mercato. L’addebito di un prezzo superiore a quello di una telefonata verso un numero telefonico standard, a causa dei costi supplementari che ciò comporta, potrebbe dissuadere i consumatori dal contattare il professionista per questioni relative, ad esempio, alla data di consegna, alla fatturazione o alla garanzia. Secondo l’avvocato generale inoltre, dalla direttiva emerge la presunzione assoluta che il servizio di assistenza telefonica sia incluso nel prezzo già pagato dal consumatore, cosicché l’utilizzo di un numero eccessivamente costoso equivarrebbe a far pagare al consumatore costi supplementari per lo stesso servizio.

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