Volo cancellato per decesso del copilota, Corte Ue: la compagnia deve indennizzare i passeggeri

Volo cancellato per decesso del copilota, Corte Ue: la compagnia deve indennizzare i passeggeri (foto Pixabay)

La cancellazione di un volo in ragione dell’improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzare i passeggeri: è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nell’ambito di una vicenda che ha coinvolto la TAP Portugal.

“Un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale»sottolinea la Corte nella sentenza – ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea”.

Cancellazione di un volo per decesso del copilota, il caso TAP Portugal

Il 17 luglio 2019 – si legge nella nota della Corte UE –  la TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle 6:05 del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Tuttavia, a seguito del decesso del copilota del volo in questione, l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo, sicché il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11:25 ed è arrivato a Stoccarda alle 15:20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato per le 16:40.

Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno ceduto i loro diritti derivanti da tale cancellazione a società che forniscono assistenza legale ai passeggeri aerei. La TAP ha rifiutato di versare a tali società la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, facendo valere che l’improvviso decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale, la quale esonera il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

Il Tribunale del Land, Stoccarda, chiede quindi – alla Corte di giustizia – di interpretare il regolamento.

La sentenza della Corte UE

Con la sentenza la Corte ricorda che “le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo. Pertanto, dato che la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali»“.

Ne consegue, quindi, “che il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri“.

La Corte precisa, inoltre, che, “per quanto tragica e definitiva, la situazione di un decesso improvviso non è diversa, giuridicamente, da quella in cui un volo non possa essere effettuato perché un membro del personale si è ammalato improvvisamente poco prima della partenza del volo. Pertanto, è l’assenza stessa, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore. Quest’ultimo, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi”.

Parliamone ;-)