margarina

Vitamine in etichetta, con quale nome vanno indicate?

Con quale nome vanno indicate le vitamine in etichetta? Nell’elenco degli ingredienti (e sull’etichetta) di un alimento che contiene vitamine aggiunte basta indicare la denominazione delle vitamine, senza precisare la formula vitaminica specificamente usata. Se insomma una vitamina viene aggiunta a un alimento, basta indicare la denominazione della vitamina stessa (A, B, E) sull’etichettatura.

L’elenco degli ingredienti di un alimento che contiene vitamine non deve obbligatoriamente indicare la formula vitaminica specificamente usata. È la conclusione cui è giunta la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sull’etichettatura di una margarina.

Il caso delle vitamine in etichetta

Nel dettaglio, la questione è stata sollevata dalla Corte suprema di Ungheria sul caso di un prodotto di  margarina, commercializzato dalla Upfield Hungary commercializza in Ungheria, la cui etichettatura comprende in particolare l’indicazione «Vitamine (A, D)».

Le autorità del paese avevano chiesto la modifica dell’etichettatura ritenendo che per il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1169/2011 ) l’etichettatura dovesse comprendere non soltanto la denominazione delle vitamine dallo stesso contenute, ma anche le formule vitaminiche specificamente utilizzate.

 

vitamine

 

Vitamine in etichetta, vanno indicate ma non serve la formula vitaminica specifica

La Corte ritiene che «nel caso in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco dei suoi ingredienti non debba comprendere, oltre a tale denominazione, la denominazione delle formule vitaminiche specificamente utilizzate».

Come si arriva a questa pronuncia? Con la sentenza di oggi, la Corte ricorda prima di tutto che, nel caso in cui una vitamina venga aggiunta in un alimento, essa va obbligatoriamente indicata nell’elenco degli ingredienti che deve figurare sull’etichettatura del prodotto.

Con quale denominazione? Secondo il regolamento europeo, gli ingredienti di un alimento devono essere indicati con la loro denominazione specifica. Uno dei punti del regolamento dice che la denominazione degli ingredienti deve essere intesa come la denominazione legale dell’ingrediente, oppure in mancanza di questa, come la denominazione usuale di tale ingrediente o ancora come una denominazione descrittiva. La Corte rileva tuttavia che, in assenza di precisazioni complementari, questo articolo non consente, di per sé, di determinare quale sia la denominazione che dovrebbe essere utilizzata per una vitamina che fa parte degli ingredienti.

Per l’indicazione nella dichiarazione nutrizionale di un alimento, che finisce sull’etichettatura a integrazione dell’elenco degli ingredienti, il regolamento europeo – prosegue la Corte – designa le vitamine mediante denominazioni quali «Vitamina A», «Vitamina D» o ancora «Vitamina E».

La Corte rileva poi che «per garantire l’interpretazione e l’applicazione coerenti delle diverse disposizioni del regolamento e per assicurare che l’informazione fornita ai consumatori sia precisa, chiara e facilmente comprensibile, è con queste medesime denominazioni che tali vitamine devono anche essere designate ai fini della loro indicazione nell’elenco degli ingredienti».


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