Prima verifica INAIL della gru: cosa fare se l’ente non risponde entro 45 giorni
Quando un’azienda mette in servizio una nuova gru su autocarro, il primo pensiero va all’operatività: cantieri da aprire, lavori da pianificare, clienti da gestire
Prima verifica INAIL della gru: cosa fare se l'ente non risponde entro 45 giorni
Quando un’azienda mette in servizio una nuova gru su autocarro, il primo pensiero va all’operatività: cantieri da aprire, lavori da pianificare, clienti da gestire. La burocrazia segue, quasi come un pensiero di riserva. Poi arriva il momento della prima verifica periodica, e con essa una scoperta che molti datori di lavoro fanno tardi: l’INAIL ha 45 giorni per intervenire, ma non sempre li rispetta.
Il D.Lgs. 81/08 regola l’intera materia in modo più dettagliato di quanto sembri. E prevede anche cosa fare quando le cose non vanno come dovrebbero.
L’obbligo di denuncia: il punto di partenza
Ogni attrezzatura di sollevamento messa in servizio per la prima volta in Italia deve essere comunicata all’INAIL territorialmente competente prima dell’utilizzo. Per le gru su autocarro il modello da presentare è l’IMM.02, per le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) è l’IMM.04.
Questa denuncia di messa in servizio non è un adempimento una tantum da archiviare. È il passaggio che apre formalmente la vita burocratica dell’attrezzatura e che determina i termini di tutte le verifiche successive. Presentarla in ritardo sposta in avanti tutti i termini successivi, ma non cancella le responsabilità che nel frattempo sono già maturate.
La richiesta di prima verifica: tempi e modelli
Dopo la denuncia, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica usando i modelli PVP.02 (gru su autocarro) o PVP.04 (PLE). La richiesta va inoltrata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di legge.
I termini variano in base al settore di impiego. Per le gru utilizzate in costruzioni, siderurgia, attività estrattive e ambito portuale il termine è 12 mesi dalla messa in servizio. Per tutti gli altri settori si arriva a 24 mesi. Passati 10 anni di servizio, la periodicità diventa annuale per tutte le gru, indipendentemente dal settore.
La richiesta deve indicare già al momento della presentazione il soggetto privato abilitato prescelto, da attivare nel caso in cui l’INAIL non intervenga nei termini. Non è un dettaglio facoltativo: indicarlo subito evita di dover ricominciare da capo la procedura quando il tempo è già scaduto e l’attrezzatura è ferma.
I 45 giorni INAIL: la teoria e la pratica
Una volta ricevuta la richiesta, l’INAIL ha 45 giorni per effettuare la prima verifica. Il termine è perentorio sulla carta, ma nella pratica gli uffici territoriali lavorano con carichi molto disomogenei. In alcune province i tempi sono rispettati con regolarità; in altre, storicamente, le aziende attendono ben oltre la scadenza senza ricevere alcuna comunicazione.
Nel 2026 la situazione non è migliorata in modo uniforme. Le sedi con maggiore pressione sono quelle nelle grandi aree industriali e portuali, dove la concentrazione di attrezzature soggette a verifica è più alta. Per molte aziende che operano in queste zone, il ritardo dell’INAIL è un’evenienza prevedibile, non un’eccezione.
Il problema pratico è che nel frattempo l’attrezzatura resta in una zona grigia: tecnicamente non ha ancora completato il percorso di messa in regola, e il datore di lavoro porta sulle spalle una responsabilità che non riesce a chiudere per cause indipendenti dalla sua volontà.
Il comma 13: cosa prevede la legge per uscire dall’impasse
Il comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che se l’INAIL non interviene entro i 45 giorni previsti, il datore di lavoro può affidarsi a un soggetto privato abilitato per effettuare la verifica al suo posto.
Non è uno strumento per aggirare i controlli. Il legislatore ha costruito questo meccanismo per le situazioni in cui l’ente non riesce a rispettare i propri termini. L’attrezzatura viene comunque verificata e la conformità al D.Lgs. 81/08 è comunque garantita. Cambia solo chi firma il verbale.
I soggetti privati abilitati sono organismi e professionisti autorizzati dal Ministero del Lavoro. L’elenco aggiornato è disponibile sul portale ministeriale. Per le aziende che non hanno familiarità con l’iter, esistono info point specializzati che supportano i datori di lavoro nella gestione di questo tipo di pratiche INAIL.
Cosa serve per attivare il soggetto privato
Quando i 45 giorni scadono senza risposta, il dossier da presentare al soggetto privato abilitato comprende:
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la ricevuta della denuncia di messa in servizio già presentata all’INAIL
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la copia della richiesta di prima verifica (PVP.02 o PVP.04) con evidenza del mancato riscontro entro il termine
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i documenti tecnici dell’attrezzatura: libretto d’uso e manutenzione, dichiarazione di conformità CE, targa del costruttore
Avere questo materiale già pronto, prima ancora che i 45 giorni scadano, riduce i tempi di attivazione in modo sensibile. Chi arriva impreparato alla scadenza si ritrova a dover raccogliere documenti sotto pressione, con l’attrezzatura ferma e i cantieri che aspettano.
Dopo la verifica: cosa cambia
Il verbale prodotto dal soggetto privato abilitato ha lo stesso valore legale della verifica INAIL. L’attrezzatura torna operativa in piena conformità normativa, il fascicolo documentale è completo e la posizione dell’azienda è regolare a tutti gli effetti.
La prima verifica non chiude il capitolo: lo apre. Le verifiche periodiche successive si ripeteranno ogni 12 o 24 mesi, a seconda del settore e dell’età della gru, e ogni volta la documentazione della verifica precedente è parte del dossier richiesto. Tenere tutto in ordine fin dall’inizio, con data certa e ricevute, semplifica tutti i passaggi futuri e riduce il rischio di trovarsi di nuovo in situazioni simili.
Aspettare non è una posizione neutrale
Un’attrezzatura non verificata espone il datore di lavoro a responsabilità civili e penali, anche quando il ritardo non dipende da lui. La mancata verifica è una violazione del D.Lgs. 81/08, e in caso di infortunio le conseguenze non si limitano alle sanzioni amministrative. Il fatto che l’INAIL non abbia risposto nei tempi non costituisce esimente.
Conoscere il comma 13 e sapere come attivarlo non richiede particolari competenze tecniche. Richiede solo di sapere che esiste.
Fonte normativa: D.Lgs. 81/08, art. 71, commi 11 e 13. Modelli INAIL: IMM.02, IMM.04, PVP.02, PVP.04.
