Melammina, Tribunale Ue: può avere gravi effetti su salute umana e ambiente (Foto Pixabay)

Il Tribunale della Ue conferma la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la melammina quale sostanza che può avere gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente. La melammina, materia prima per la realizzazione di polimeri e resine, è sospettata di essere cancerogena, è in fase di valutazione come persistente, bioaccumulabile e tossica e in fase di valutazione come sospetto interferente endocrino. La sentenza riguarda una serie di cause intentate da una serie di imprese produttrici o utilizzatrici di melammina, stabilite in Germania, in Austria, in Belgio, in Svizzera e negli Stati Uniti.

Melammina, sostanza chimica preoccupante

Il 26 agosto 2022, l’Autorità competente tedesca ha depositato presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo favorevole all’identificazione della melammina come sostanza estremamente preoccupante, cioè come sostanza chimica che può avere effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente ai sensi del regolamento REACH . Dopo le osservazioni delle parti e il voto unanime del comitato degli Stati membri (CSM), l’Agenzia ha adottato, il 16 dicembre 2022, una decisione che identifica la melammina come sostanza estremamente preoccupante perché può avere effetti gravi sulla salute umana e sull’ambiente. Diverse imprese si sono rivolte al Tribunale dell’Ue chiedendo di annullare la decisione. Ma il Tribunale, in due sentenze, ha oggi respinto i loro argomenti e i ricorsi.

Il Tribunale ricorda che “per identificare una sostanza come estremamente preoccupante, occorre segnatamente dimostrare, sulla base di elementi scientifici, che la sostanza può avere effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente, il che richiede un’analisi dei pericoli derivanti dalle proprietà intrinseche della sostanza. La nozione di «pericolo» descrive qualsiasi prodotto o processo che possa avere un effetto nefasto sulla salute umana e sull’ambiente”.

Per il Tribunale, per identificare una sostanza come preoccupante non si presuppone che una proprietà intrinseca abbia da sola la capacità di avere gravi effetti ma è necessario che questa “produca un effetto che, in combinazione con altri effetti derivanti da altre proprietà intrinseche, possa provocare un effetto grave sulla salute umana o sull’ambiente”. E si considera anche la persistenza della sostanza nell’ambiente.

Il Tribunale precisa infatti che gli effetti che riguardano “il divenire di una sostanza nell’ambiente, quali la sua persistenza, la sua mobilità e il suo potenziale di trasporto su lunghe distanze, possono essere presi in considerazione per stabilire se la sostanza possa avere effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente”. L’ECHA non ha commesso errori manifesti nella sua valutazione, conclude il Tribunale. E respinge anche l’argomento delle imprese secondo cui non era stato rispettato il loro diritto di essere ascoltate nel corso del procedimento di adozione della decisione dell’ECHA. Il Tribunale ricorda infatti che “il regolamento REACH non garantisce alle parti interessate il diritto di essere ascoltate nel corso del procedimento. Esso si limita a prevedere una consultazione pubblica che non conferisce loro alcun diritto procedurale specifico diverso da quello di presentare osservazioni”.

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