Smart glasses, i Garanti europei chiedono maggiori tutele per la privacy
Secondo il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) l'utilizzo degli smart glasses può comportare rischi significativi per la protezione dei dati, soprattutto quando consentono di registrare immagini e conversazioni all'insaputa delle persone
Smart glasses, i Garanti europei chiedono maggiori tutele per la privacy
“Gli smart glasses offrono nuove opportunità, ma il loro utilizzo può comportare rischi significativi per la protezione dei dati personali, soprattutto quando consentono di registrare immagini e conversazioni all’insaputa delle persone. Occorrono maggiori garanzie per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli individui”: questo il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), in una dichiarazione adottata dalle Autorità europee di protezione dati, tra cui il Garante italiano, nel corso dell’ultima riunione plenaria che si è conclusa ieri, 14 ottobre 2026.
Il documento fornisce indicazioni preliminari a utenti, produttori e fornitori di servizi, sensibilizzando sui potenziali rischi connessi all’utilizzo di questi dispositivi.
Smart glasses, quali rischi per la privacy?
Gli smart glasses – spiega il Garante italiano in una nota – sono dispositivi indossabili, simili a normali occhiali, dotati di telecamere, microfoni e sistemi di intelligenza artificiale.
Possono essere utilizzati per telefonare, tradurre conversazioni in tempo reale, assistere persone con disabilità o documentare eventi, ma possono anche consentire registrazioni occulte, trasmissioni in diretta sui social e forme di riconoscimento facciale o vocale, con rischi particolarmente elevati in luoghi sensibili come ospedali, scuole, spogliatoi e ambienti di lavoro.
Nella dichiarazione, dunque, la rete delle Autorità europee per la Privacy chiarisce ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti: “l’utilizzatore che impiega gli occhiali per attività esclusivamente personali o domestiche non è soggetto al Regolamento europeo (GDPR). Diversamente, chi diffonde immagini su profili social pubblici o utilizza i dispositivi per attività professionali può assumere il ruolo di titolare del trattamento, con i relativi obblighi. Anche produttori e fornitori di applicazioni o servizi, compresi quelli basati sull’IA, possono essere titolari autonomi o contitolari quando determinano finalità e mezzi del trattamento. In questi casi non possono trasferire sugli utenti i propri obblighi, inclusi quelli di trasparenza”.
Particolare attenzione è dedicata proprio alla trasparenza: “chi si trova nelle vicinanze deve poter riconoscere quando viene ripreso o registrato. Il Comitato raccomanda indicatori luminosi e acustici, notifiche di prossimità e caratteristiche che rendano distinguibili gli smart glasses dai normali occhiali. Le misure devono essere efficaci e difficili da disattivare”.
Ogni trattamento soggetto al GDPR deve inoltre fondarsi su “una valida base giuridica. Il consenso può risultare difficile da ottenere dalle persone riprese inconsapevolmente, mentre il ricorso al legittimo interesse richiede un’attenta valutazione dei diritti e delle ragionevoli aspettative degli interessati”.
Per ridurre i rischi, quindi, il comitato EDPB incoraggia i titolari del trattamento ad adottare adeguate misure tecniche, anche attraverso le soluzioni predisposte dai produttori e dai fornitori di servizi: limitazione delle registrazioni continue e dei tempi di conservazione, oscuramento dei volti, pseudonimizzazione dei dati, restrizioni geografiche nei luoghi sensibili e meccanismi che rallentino la condivisione sui social. Particolare tutela deve essere assicurata ai minori.
L’European Data Protection Board ricorda, infine, “che l’utilizzo degli smart glasses può essere soggetto anche a disposizioni di natura penale, civile e lavoristica, nonché ad altre normative settoriali”.
