RC furgoni: assicurare anche le merci a bordo (Foto Norma Mortenson per Pexels)
RC furgoni: assicurare anche le merci a bordo
Usare un furgone o un van per lavoro significa tenere insieme due esigenze: essere in regola con l’obbligo di Responsabilità Civile e proteggere ciò che viaggia nel vano di carico
Usare un furgone o un van per lavoro significa tenere insieme due esigenze: essere in regola con l’obbligo di Responsabilità Civile e proteggere ciò che viaggia nel vano di carico. La prima tutela i terzi in caso di sinistro ed è imposta per legge; la seconda si rifà alle risorse aziendali, ovvero merci, campionari e consegne che, in caso di incidente, furto o evento meteo, costituiscono una perdita economica per l’azienda.
Sul piano operativo, infatti, l’RC non copre il valore del carico. Per chi lavora nel B2B, questo vuoto può essere colmato optando per coperture dedicate al trasporto, così da evitare che un imprevisto blocchi l’attività e i rapporti con i clienti. Quindi è necessaria un’assicurazione Van apposita, cioè pensata per integrare tutela del veicolo e del trasporto e con massimali e franchigie funzionali a rotte e soste.
RC autocarri: obbligo, ambito di applicazione e massimali minimi
Il D.Lgs. 184/2023 ha recepito la direttiva 2021/2118, aggiornando l’art. 122 del Codice delle assicurazioni e rafforzando l’obbligo di RC per i veicoli a motore. La legge, oggi, prevede copertura anche quando il veicolo è fermo o impiegato in aree diverse dalla strada pubblica, salvo le eccezioni previste.
I massimali minimi di legge servono a garantire risarcimenti adeguati alle vittime: attualmente sono pari ad almeno 7.750.000 euro complessivi per sinistro, suddivisi in 6.450.000 euro per i danni alle persone e 1.300.000 euro per i danni alle cose. Inoltre è possibile pattuire massimali superiori, mentre scegliere limiti più bassi non è consentito.
Merci trasportate, tra responsabilità del vettore e limiti risarcitori
Se il furgone trasporta beni propri dell’impresa, la perdita o il danneggiamento del carico non sono coperti dalla RC del veicolo. Se il trasporto è per conto terzi, si applicano le regole sulla responsabilità del vettore: il Codice civile stabilisce che il vettore risponde della perdita o dell’avaria dal ritiro alla consegna, salvo prova del caso fortuito o di altre esimenti.
I risarcimenti, però, sono limitati per legge. Nelle tratte stradali nazionali vale, in via generale, un tetto di circa 1 euro per kg di merce perduta o avariata, che tuttavia è insufficiente per beni leggeri di alto valore.
Nei trasporti internazionali su strada, invece, opera la Convenzione CMR, con limite fino a 8,33 DSP/kg di peso lordo mancante. Si tratta di plafond “per chilogrammo” che raramente coincidono con il valore commerciale dei beni, ragion per cui le aziende integrano con polizze dedicate.
L’opzione più praticata è la polizza “merci trasportate”
Questa è una scelta ideale perché assicura i beni dal carico allo scarico, coprendo i danni materiali da incidente, incendio e, a seconda delle condizioni, eventi atmosferici e furto/rapina in sosta con requisiti di custodia.
In conclusione, chi gestisce consegne, manutenzioni o cantieri, deve basare la protezione assicurativa su tre livelli. Il primo è il veicolo, con RC a massimali adeguati e garanzie facoltative tarate su percorrenze, soste e rischio meteo delle tratte. Il secondo è l’attività, con tutela legale per i contenziosi e assistenza che riduca i tempi di fermo.
Il terzo, infine, è il carico, con una polizza merci che superi i limiti per chilogrammo della responsabilità vettoriale, allinei i massimali al valore medio per viaggio e definisca regole chiare per la sosta e l’antifurto. In questo modo un urto, un nubifragio o un furto diventano sinistri gestibili tramite coperture adeguate e tempi certi di ripartenza.

