Telemarketing, è entrato in vigore il Codice di condotta che vuole difendere gli utenti

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È entrato in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, varato dal Garante Privacy, per difendere gli utenti dalle telefonate commerciali moleste

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Telemarketing, è entrato in vigore il Codice di condotta (Foto MART PRODUCTION per Pexels)

È entrato in vigore sabato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, volto a difendere gli utenti dalle chiamate commerciali moleste. Le telefonate andranno fatte solo da numeri identificabili, solo dalle 9 alle 20 dei giorni feriali, mai di domenica. Contro i call center abusivi, il Codice stabilisce che potranno essere applicate penali o la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto da un contatto promozionale privo del consenso dell’utente.

Codice di condotta contro il telemarketing: a chi si applica

Il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” è stato varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Il Codice, approvato con provvedimento del 7 marzo scorso e pubblicato in G.U. il 27 marzo 2024, riconosceva infatti 6 mesi di tempo ai soggetti aderenti per adeguarsi alle nuove disposizioni che interessano tutti gli aspetti della filiera del telemarketing e teleselling.

L’ambito di applicazione del Codice di Condotta riguarda attività di telemarketing e teleselling mentre, si legge sulle disposizioni, sono escluse “le promozioni in-app e il digital advertising, nonché i contatti telefonici con finalità esclusivamente limitata alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, a sondaggi e/o ricerche di mercato senza alcuna finalità commerciale. Si intendono, altresì, escluse dall’ambito di applicazione del presente Codice di condotta tutte le modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico quale, ad esempio, il canale SMS, nonché, ferme restando le tutele di cui al Titolo X del Codice, le attività di contatto e le altre attività a cio connesse dirette verso soggetti diversi da persone fisiche, liberi professionisti e imprese individuali”.

«Il telemarketing selvaggio continua ad essere una piaga in Italia – ha detto il responsabile privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo – Con questo Codice di Condotta sarà possibile almeno in parte arginare il fenomeno, prevedendo precise responsabilità in capo a società di luce, gas, telefonia, ecc, che si affidano ai call center illegali, e sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utenti».

Cosa prevede il Codice di condotta

Il Codacons ha dunque ricordato le principali disposizioni contenute nel Codice. Le società che aderiscono si impegnano ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing: dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità e informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati), ed effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati. Per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi il Codice di condotta stabilisce inoltre l’applicazione di sanzioni e penali.

I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling, dal canto loro, dovranno utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso in tal senso. Non potranno contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la chiamata con risposta) prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì; prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi; la domenica o i giorni festivi. Dovranno inoltre essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli (titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.

Ma l’aspetto più interessante – sottolinea il Codacons – è che il contratto con l’affidatario del servizio deve espressamente prevedere “un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all’entità delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilità del committente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previste”.

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