Pacchetti turistici, Corte Ue: rimborso integrale per il viaggiatore se il contratto è eseguito male (Foto Daniel Frese per Pexels)

Pacchetti turistici, Corte Ue: rimborso integrale per il viaggiatore se il contratto è eseguito male

Due viaggiatori partono per un soggiorno tutto compreso ma, il giorno dopo, nell’hotel a cinque stelle iniziano lavori di demolizione e i pasti non bastano per tutti. Corte di giustizia della Ue: nei pacchetti turistici, in caso di scorretta esecuzione del contratto, il viaggiatore può essere integralmente rimborsato anche se alcuni servizi vengono forniti

Un viaggiatore ha diritto al rimborso integrale del pacchetto turistico anche se alcuni servizi gli vengono forniti, ma in modo così lacunoso che il pacchetto non ha più valore e il viaggio diventa privo di interesse (per non dire un percorso irto di disagi). La Corte di giustizia della Ue si pronuncia sui rimborsi nei pacchetti turistici a partire da un caso che vede coinvolti due viaggiatori e un hotel cinque stelle nel quale partono lavori di demolizione e di costruzione che rendono il viaggio un vero tour de force, unito a un servizio pasti che non basta per tutti i turisti.

Il viaggio tutto compreso e la demolizione delle piscine

La Corte di giustizia ripercorre in breve la vicenda. Due viaggiatori polacchi partono per un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania.

Il giorno successivo al loro arrivo, vengono svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle piscine dell’hotel, ordinati dalle autorità albanesi. I lavori proseguono per quattro giorni, dalle mattina alla sera, con la demolizione completa di piscine, passeggiata lungomare e banchina con accesso al mare.

I due viaggiatori sono inoltre costretti a lunghe code per avere i pasti e costretti a presentarsi fin dall’inizio del servizio, dato che il numero di pasti disponibili è limitato. Il servizio di ristoro del pomeriggio è annullato. E negli ultimi tre giorni del soggiorno iniziano i lavori per l’aggiunta di un quinto piano all’hotel. I viaggiatori presentano dunque ricorso per avere il rimborso integrale del prezzo del viaggio e il risarcimento del danno. La giustizia polacca si rivolge alla Corte di giustizia per chiarimenti sulla direttiva relativa ai pacchetti turistici.

Rimborso integrale del prezzo

Nella sentenza di oggi, la Corte ritiene che “un viaggiatore abbia diritto al rimborso integrale del prezzo pagato non soltanto nel caso in cui tutti i servizi turistici non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera scorretta, ma anche nel caso in cui, nonostante la fornitura di alcuni servizi, la loro esecuzione inesatta sia così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore”.

Spetterà poi al giudice nazionale valutare se questo è quanto accaduto. La Corte spiega poi che la direttiva sui pacchetti turistici “ mira solo a ristabilire l’equilibrio contrattuale tra i viaggiatori e l’organizzatore di viaggi. Essa non consente, invece, di sanzionare quest’ultimo, in particolare imponendogli un risarcimento punitivo”.

Al viaggiatore, prosegue, non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che la mancata esecuzione o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici forniti è imputabile a un terzo ed è imprevedibile o inevitabile. Secondo la direttiva, questa possibilità di sottrarsi alla responsabilità nei confronti del viaggiatore non dipende da un’eventuale colpa del terzo. Di conseguenza, la direttiva osta alla legislazione polacca che impone all’organizzatore di viaggi di provare tale colpa.

I lavori di demolizione e la circostanza “inevitabile”

Ma i lavori di demolizione sono “una circostanza inevitabile e straordinaria” che esonera l’organizzatore dall’obbligo del risarcimento?

La Corte spiega che i lavori derivano da un “atto di esercizio del potere pubblico”. Generalmente questi atti sono adottati in modo trasparente e con una certa pubblicità. La giustizia nazionale dovrà dunque verificare se l’organizzatore di viaggi o il gestore dell’infrastruttura turistica fossero stati informati o avessero partecipato alla decisione. In presenza di partecipazione o informazione, conclude la Corte, la demolizione delle infrastrutture “non può essere considerata imprevedibile. Di conseguenza, l’organizzatore non può essere esonerato dall’obbligo ad esso incombente di risarcire i viaggiatori”.

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