Il 1° agosto 2009 entrerà in vigore la riforma del settore vitivinicolo che prevede nuove norme per i vini di qualità (Reg. CE 29 aprile 2008, n. 479/2008). Le Dop (Denominazione di origine protetta) e le Igp (Indicazione geografica protetta) prenderanno il posto delle attuali Doc (Denominazione di origine controllata), Igt (Indicazione geografica tipica) e Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) previste solo per i prodotti agroalimentari diversi dal vino.

Anche se manca poco meno di un anno alla data di attuazione della nuova normativa in molti si stanno già muovendo per cambiare la riforma, definita dall’associazione Città del Vino "una condanna a morte" per le denominazioni italiane. Le attuali 470 tra Docg, Doc, Igt (dati Mipaf al 31/12/2007) – spiega una nota dell’associazione – passeranno a circa 182 tra Dop e Igp. La nuova classificazione, ispirata a quella che oggi tutela le produzioni tipiche agroalimentari, imporrà ad un territorio una sola Dop o Igp, così che, solo per fare un esempio, a Montalcino la Dop Brunello cancellerà la Doc Rosso di Montalcino, Sant’Antimo e Moscadello. Niente più sottozone o menzioni aggiuntive ma un’unica Dop, con il risultato, prendendo ad esempio il Chianti, della scomparsa del Chianti Rufina, Chianti Montespertoli, Chianti Colline Senesi, etc. Il meccanismo delle scelte vendemmiali, che prevede in annate particolarmente sfavorevoli di declassare i vini da Docg a Doc o a Igt, non sarà più possibile.

Queste le motivazioni alla base della richiesta del presidente della Città del Vino, Valentino Valentini dell’apertura di un dibattito sul tema e di un’azione, da parte del ministro delle Politiche Agricole Luca Zaia di intervento sulla Commissione Europea per ritardare l’entrata in vigore della nuova classificazione.

All’appello dell’associazione si è unita anche Legambiente che ha annunciato una lettera agli assessori regionali all’agricoltura e al Ministro perché si attivino presso l’Unione Europea al fine di evitare "un rimescolamento di territori e confini che interesserebbe la geografia enologica portando una grave perdita di identità che va assolutamente scongiurata", ha detto il vicepresidente nazionale di Legambiente, Sebastiano Venneri.

Attualmente è prevista una diversa classificazione per il vino e per i prodotti agroalimentari. Per il settore vitivinicolo sono tre I marchi di qualità:

Denominazione di origine controllata (Doc). Riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate (di solito di piccole/medie dimensioni), recanti il loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della Doc e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali.

Denominazione di origine controllata e garantita (Docg). Riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte.

Indicazione geografica tipica (Igt). Riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L’indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno.

Tutti questi riconoscimenti verranno accorpati nelle due indicazioni previste per i prodotti agroalimentari, le Dop e le Igp, limitando così la delimitazione territoriale:

Denominazione di origine protetta (Dop)per prodotti che hanno ottenuto un "riconoscimento che viene assegnato solo ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo vengono realizzate in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

Indicazione geografica protetta (Igp) è "relativa al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.

LINK: Reg. CE 29 aprile 2008, n. 479/2008

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