Telemarketing, Garante Privacy multa Sky Italia per oltre 840 mila euro (Foto Mikhail Nilov per Pexels)

Ha utilizzato per per finalità promozionali “i dati degli interessati acquisiti da soggetti terzi senza verificare adeguatamente l’esistenza di un consenso che rispettasse i requisiti di libertà e specificità”. E ha realizzato “comunicazioni promozionali (sms) in assenza del consenso preventivo dell’interessato e sull’assunto che l’esistenza di un account NOW potesse autorizzarne l’invio”. Il Garante Privacy sanziona così Sky Italia che “cade” sul telemarketing e riceve una multa di oltre 840 mila euro per consensi e informative non in regola e per “numerose violazioni riscontrate durante le attività di telemarketing e di invio di comunicazioni commerciali”.

Così il Garante nell’odierna newsletter e in riferimento al provvedimento verso Sky Italia.

Telemarketing, la multa a Sky Italia

L’Autorità, intervenuta a seguito di 275 segnalazioni relative al periodo compreso fra il 1° aprile 2022 e il 28 marzo 2023, ha accertato – si legge nella newsletter – che “la società ha svolto attività di marketing, telefonico e tramite sms, in assenza di adeguate verifiche sugli adempimenti in materia di informativa e consenso. Sky, inoltre, non ha consultato l’iscrizione delle utenze contattate nel Registro Pubblico delle Opposizioni prima di ogni campagna promozionale”.

Numerose le criticità riscontrate in materia di consenso da un’istruttoria che la stessa Autorità riconosce come complessa. Alcune utenze, spiega il Garante, “erano state contattate in base ad un consenso acquisito molto tempo prima e in alcuni casi in epoca antecedente alla piena efficacia del GDPR, senza che la società ne verificasse l’idoneità anche dopo il cambio del quadro normativo”.

La documentazione dei consensi ottenuta da società fornitrici di dati non era idonea a comprovare la volontà degli interessati perché Sky conservava i dettagli dei consensi in file Excel modificabili.

In alcuni casi, prosegue l’Autorità, “in violazione della normativa, Sky considerava valido un consenso che conteneva, in un’unica formulazione, le distinte finalità di marketing e di comunicazione di dati a terzi per attività promozionali. Inoltre Sky considerava idoneo il consenso al marketing automaticamente fornito dagli utenti in fase di registrazione al sito internet e quello reso obbligatoriamente per poter usufruire del servizio offerto”.

Sky dovrà verificare, anche attraverso controlli a campione, la liceità delle utenze da contattare e adottare misure adeguate a contestualizzare la volontà dell’interessato a ricevere telefonate promozionali. In assenza di specifico consenso, il Garante ha vietato ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale dei dati personali riferiti ad account aperti sulla piattaforma NOW. Disporre di un account per una piattaforma on demand, spiega infatti l’Autorità, non significa aver espresso un consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali. La sanzione complessiva è di 842.062 euro.

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