Buoni postali fruttiferi (foto Pixabay)
Buoni Postali Fruttiferi, nuova vittoria dei risparmiatori
Il Giudice di Pace di Roma accoglie l’azione promossa da Confconsumatori nell’ambito della campagna “Buono tradito” e riconosce la responsabilità di Poste Italiane per la mancata consegna del Foglio informativo analitico.
Nuovo esito positivo per la campagna “Buono tradito” promossa da Confconsumatori. Con la sentenza n. 12484/2025, depositata il 1° dicembre 2025, il Giudice di Pace di Roma ha condannato Poste Italiane al rimborso integrale di Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti nel 2001 da una risparmiatrice. I titoli risultavano privi di indicazioni chiare e attendibili sulla loro durata e sulla data di scadenza, elemento decisivo per l’esercizio del diritto al rimborso.
La contestazione di Poste Italiane
Al momento della richiesta di liquidazione, Poste Italiane aveva dichiarato i buoni prescritti dal 2008, sostenendo l’appartenenza degli stessi alla serie AA2. La risparmiatrice, assistita da Confconsumatori, ha però evidenziato gravi criticità nella fase di collocamento: sui buoni risultava stampigliata l’indicazione di una diversa serie (AF), successivamente cancellata a penna, e soprattutto non era mai stato consegnato il Foglio informativo analitico (FIA), documento essenziale per conoscere condizioni, durata e scadenza dei titoli.
La decisione del giudice
Il Giudice di Pace di Roma ha respinto le difese di Poste Italiane, che riteneva sufficienti, all’epoca, la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale. Secondo il giudice, l’obbligo di consegna del FIA grava direttamente sull’intermediario collocatore e rappresenta una fase imprescindibile del corretto procedimento informativo. La semplice possibilità per il risparmiatore di reperire altrove le informazioni non può sostituire tale obbligo, specie in presenza di indicazioni inesatte o fuorvianti sul titolo.
Le conseguenze e la tutela dei risparmiatori
La mancata consegna del Foglio informativo ha impedito alla risparmiatrice di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, rendendo Poste Italiane responsabile del danno subito.
A sostegno della decisione, il giudice ha richiamato anche il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30346 del 18 ottobre 2022, che ha sanzionato Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette sui Buoni Postali Fruttiferi.
«Si tratta di una sentenza particolarmente significativa – commenta l’avv. Barbara D’Agostino di Confconsumatori – perché ribadisce che l’obbligo informativo è un pilastro imprescindibile di trasparenza e tutela per tutti i risparmiatori».

