Telefonia, le misure Agcom in materia di rincari automatici delle tariffe telefoniche

Telefonia, le misure Agcom in materia di rincari automatici delle tariffe telefoniche

Arriva il provvedimento dell’Agcom che include anche le misure in materia di rincari automatici delle tariffe telefoniche legati all’inflazione.

Il Regolamento approvato, che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di  comunicazioni elettroniche e utenti finali, conferma che “la proposta di modifica, da parte dell’operatore, delle condizioni contrattuali – in merito a un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo – in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale“.

Pertanto, “in caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell’utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste“.

Rincari delle tariffe telefoniche, cosa prevede il Regolamento

L’indice di riferimento usato per adeguare i contratti – specifica il Regolamento – è l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi. I contratti con previsione di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo potranno essere basati sull’applicazione senza correttivi dell’indice ISTAT o con correttivi quali, ad esempio soglie minime di aumento, mark up, o similari.

Nel caso in cui l’utente finale abbia aderito a contratti indicizzati con correttivi, al momento dell’aumento del canone connesso all’indice dei prezzi al consumo, l’utente ha diritto di recesso senza costi. Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all’indice ISTAT, nel caso in cui l’utente finale decida di recedere sono applicati i costi previsti.

Tuttavia, in tali casi, il Regolamento stabilisce che:

– le condizioni contrattuali dovranno prevedere che l’operatore ha il diritto di incrementare le tariffe in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo ed è, al contempo, obbligato ad applicare le riduzioni di tale indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione;

– l’applicazione dell’adeguamento non può avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale;

– in caso di adeguamento superiore al 5% del canone, l’utente finale può richiedere all’operatore di passare a un’offerta di analoghe caratteristiche che non preveda il meccanismo di adeguamento. Il passaggio avviene senza costi per l’utente.

Le disposizioni sui contratti indicizzati – si legge ancora nella nota – si applicano a tutti i contratti, indipendentemente dal momento della stipula. Eventuali clausole di adeguamento dei prezzi al consumo già comunicate e introdotte nei contratti devono considerarsi nulle in assenza della raccolta di un consenso esplicito, in opt in.

Misure di trasparenza

Il Regolamento prevede anche misure di trasparenza sui contratti indicizzati, nei confronti degli utenti finali.

In generale, le comunicazioni prima del contratto e nel contratto che riguardano l’adeguamento delle tariffe telefoniche all’inflazione devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione, alle modalità di comunicazione della variazione, agli eventuali costi di recesso. Le misure di trasparenza riguardano la comunicazione pubblicitaria e commerciale veicolata sia in modalità “push” sia in modalità “pull”.

Pertanto, le informazioni agli utenti finali sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali, insieme alle condizioni economiche base delle stesse e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione. L’operatore, in particolare, deve inserire una tabella, visibile nella descrizione principale del prezzo dell’offerta, con gli incrementi del canone per i seguenti indici di inflazione: 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. Nel caso di sito web, mette a disposizione dell’utente un tool per il calcolo del canone una volta inserito l’indice di inflazione.

In tutti i casi, la eventuale clausola di indicizzazione va indicata chiaramente nella sintesi contrattuale, che deve essere espressamente accettata dal cliente.


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