
Etichetta origine grano/pasta, il Tar respinge il ricorso delle aziende (fonte foto Pixabay)
Etichetta di origine grano/pasta, il Tar respinge il ricorso delle aziende
Non ci sono illegittimità nel decreto sull’origine del grano per la pasta. Il Tar ha respinto il ricorso di alcune aziende produttrici
Non c’è nessuna illegittimità nel decreto sull’origine del grano per la pasta, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero dello Sviluppo Economico a metà 2017 hanno imposto ai produttori di pasta l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura. Due sentenze del Tar del Lazio hanno respinto il ricorso di alcune aziende produttrici di pasta sull’indicazione dell’origine in etichetta. Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato. (fonte: Ansa). Un decreto interministeriale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 i regimi sperimentali dell’indicazione di origine in etichetta del grano e della pasta.
L’origine del grano rimane in etichetta
Come spiega ancora l’Ansa, per il Tar “deve osservarsi che l’obiettivo primario del decreto sia quello di rendere al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull’origine dei prodotti alimentari, al fine di valorizzare la sua libera e consapevole scelta, coerentemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1169 del 2011″. Per il Tar è destituita di fondamento anche la violazione del Regolamento Ue legata al fatto il decreto prescrive di indicare il paese di origine dell’ingrediente primario e non anche il paese di origine dell’alimento. “Al riguardo è sufficiente osservare come l’obbligo di indicazione in etichetta del paese di coltivazione del grano e del Paese di molitura, non esclude l’indicazione del Paese di origine dell’alimento, trattandosi di obbligo aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prescrizioni in materia di etichettatura”.
L’origine del grano duro rimane insomma in etichetta. E come spiega Coldiretti, per comprare pasta interamente Made in Italy « basta scegliere le confezioni che riportano le indicazioni “Paese di coltivazione del grano: Italia” e “Paese di molitura: Italia”».
Cosa si trova in etichetta
Il decreto sull’etichetta del grano per la pasta (e del riso) è entrato in vigore a febbraio 2018. Prevede, in particolare, che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia abbiano obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si può usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
L’indicazione sull’origine deve essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
