Bagagli smarriti. E’ questo l’oggetto della sentenza di oggi della Corte di Giustizia Ue, che ha precisato che la responsabilità di un vettore aereo comunitario nei confronti di ogni passeggero e dei suoi bagagli ha un limite che, in termini economici, è di 1134,71 euro. Nell’Unione Europea, infatti, la responsabilità di un vettore aereo comunitario nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli è disciplinata dalla convenzione di Montreal che stabilisce il limite di 1000 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero (pari a circa 1134,71 euro). Tale limite è superabile solo se il passeggero effettua una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando un eventuale supplemento.

Secondo la Corte "una limitazione del risarcimento così concepita consente ai passeggeri di essere risarciti agevolmente e rapidamente senza per questo imporre ai vettori aerei un onere risarcitorio molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, che possa compromettere, se non paralizzare, l’attività economica di questi ultimi". Di conseguenza non può esserci distinzione tra danno materiale e danno morale, ma il danno previsto dalla convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso assoluto.

 

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