Disabilità e discriminazione a lavoro, la pronuncia della Cgue (Foto Katie Rainbow per Pexels)
Disabilità, Corte Ue: divieto di discriminazione a lavoro per i genitori di bambini disabili
La tutela dei diritti delle persone con disabilità contro le discriminazioni indirette riguarda anche i genitori di bambini disabili. La pronuncia della Corte di giustizia Ue contro le discriminazioni sul posto di lavoro
La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia contro la discriminazione sul posto di lavoro legata alla disabilità. E stabilisce che la tutela dei diritti delle persone disabili contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di bambini disabili che vengano discriminati sul posto di lavoro.
Per la Corte, le condizioni di impiego e di lavoro devono essere adattate per consentire ai genitori di occuparsi dei figli con disabilità senza subire discriminazione indiretta.
Contro la discriminazione indiretta
Il caso trae origine dall’Italia. In una nota stampa, la Corte spiega in sintesi che il giudice italiano ha chiesto di interpretare il diritto della Ue in materia di tutela contro la discriminazione indiretta di un lavoratore che si occupa di un figlio minore gravemente disabile, non essendo lui stesso affetto da disabilità.
Nel caso, un’operatrice di stazione aveva chiesto a più riprese al datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a orario fisso. La domanda si fondava sulla necessità di occuparsi di suo figlio, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale. La risposta è stata provvisoria ma il datore di lavoro non ha reso permanenti questi cambiamenti. La causa è arrivata in Cassazione e poi alla Cgue.
Il divieto di discriminazione non è limitato alle persone disabili
La Corte della Ue oggi risponde che “il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità”,
La Corte richiama la sentenza Coleman del 2008 in cui aveva stabilito che il divieto di discriminazione, enunciato nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro , non è limitato alle sole persone disabili.
Il diritto comunitario tutela il lavoratore che abbia subito una discriminazione fondata sulla disabilità del figlio. Se dunque un lavoratore è vittima di un trattamento sfavorevole causato dalla disabilità del figlio, del quale si occupa, questo trattamento viola il principio di non discriminazione. Già nella sentenza del 2008 la Corte ha dunque dichiarato che la direttiva dell’Ue mira a vietare la discriminazione diretta «per associazione» fondata sulla disabilità e a combattere ogni forma di discriminazione.
“Inoltre, – spiega una nota della Corte – le disposizioni di tale direttiva devono essere lette alla luce del principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Da tali atti risulta che, per salvaguardare i diritti delle persone disabili, in particolare se si tratta di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli”.
Per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, “il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro”. Spetta al giudice nazionale verificare che, nella causa in questione, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

