Acquisto di biglietti online e diritto di recesso, la pronuncia della Corte Ue
Acquisto online di biglietti, quando non c’è il diritto di recesso?
La Corte di giustizia dell’Unione europea precisa i casi in cui non c’è diritto di recesso per l’acquisto online di biglietti per concerti ed eventi culturali e sportivi
Acquisto online di biglietti per cultura e sport, quando non c’è il diritto di recesso? È la domanda arrivata davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è pronunciata sul diritto di recesso e l’acquisto online di biglietti per un concerto che era stato annullato a causa della pandemia.
«Come nel caso di acquisto diretto presso l’organizzatore degli eventi – sintetizza la Corte – non c’è diritto di recesso in caso di acquisto presso un intermediario nei limiti in cui il rischio economico connesso all’esercizio di tale diritto ricadrebbe sull’organizzatore».
Biglietti online e diritto di recesso
Il caso viene dalla Germania. A causa delle restrizioni adottate per la pandemia da Covid-19, un concerto che si doveva svolgere il 24 marzo 2020 a Braunschweig (Germania) è stato annullato.
Un consumatore che aveva comprato online il biglietto per il concerto, presso il fornitore di servizi di biglietteria CTS Eventim, non è stato soddisfatto del buono emesso dall’organizzatore e corrispondente al prezzo di acquisto e recapitatogli dal servizio di biglietteria e ha chiesto alla CTS Eventim il rimborso del biglietto nonché di spese accessorie. La domanda alla Corte è se il consumatore potesse recedere dal contratto concluso con la CTS Eventim conformemente alla direttiva sui diritti del consumatori.
Diritto di recesso, la pronuncia della Corte
Secondo la direttiva, un consumatore che abbia concluso con un professionista un contratto a distanza dispone, in via di principio, per un determinato periodo, del diritto di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione. Questo periodo è di quattordici giorni, con la precisazione che può essere più lungo qualora il consumatore non sia stato debitamente informato del suo diritto di recesso
Tuttavia, spiega la Corte, «la direttiva esclude il diritto di recesso, in particolare, nel caso di una prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data di esecuzione specifica. Mediante tale esclusione, la direttiva mira a proteggere gli organizzatori di attività del tempo libero, quali eventi culturali o sportivi, dal rischio legato all’accantonamento di determinate disponibilità che essi potrebbero avere difficoltà a utilizzare se fosse esercitato il diritto di recesso».
L’eccezione, conclude la Corte, si applica anche alla CTS Eventim che non era l’organizzatore del concerto ma vendeva i biglietti in nome proprio e per conto dell’organizzatore, «nei limiti in cui il rischio economico connesso all’esercizio del diritto di recesso ricadrebbe sull’organizzatore dell’attività del tempo libero».

