
Contraffazione di marchio, Corte Ue: cinque anni di reclusione sono pena sproporzionata (Foto Pixabay)
Contraffazione di marchio, Corte Ue: cinque anni di reclusione sono pena sproporzionata
Una pena minima di cinque anni di reclusione in caso di contraffazione di un marchio può risultare sproporzionata, ha stabilito la Corte di giustizia della Ue
Cinque anni di reclusione per contraffazione di un marchio è una pena che “può risultare sproporzionata” perché contraria al diritto dell’Unione. È quanto stabilito oggi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi su un caso di contraffazione di marchi sollevato in Bulgaria e soprattutto sulle misure sanzionatorie previste.
In Bulgaria, spiega una nota della Corte, è stato avviato un procedimento penale per contraffazione di marchi contro il proprietario di un’impresa di vendita di capi di abbigliamento. La normativa bulgara prevede norme che definiscono la stessa condotta, uso dei marchi senza consenso, tanto come reato quanto come illecito amministrativo. Il giudice ha dunque chiesto alla Corte di giustizia chiarimenti sulla “compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa bulgara che reprime la contraffazione di marchi, in considerazione della severità delle sanzioni previste e del fatto che la mancanza di criteri chiari e precisi di qualificazione come reato o come illecito amministrativo conduce a prassi contraddittorie e a una disparità di trattamento” fra persone che in pratica hanno commesso gli stessi atti.
Contraffazione di un marchio, la pronuncia della Corte
La contraffazione di un marchio, ha ricordato in primo luogo la Corte Ue, “può essere qualificata dal diritto nazionale tanto come illecito amministrativo quanto come reato”. Le disposizioni penali devono essere “accessibili, prevedibili e chiare con riferimento alla definizione del reato e alla determinazione della pena. In tal senso, ogni cittadino deve capire quale condotta comporti la sua responsabilità penale”. La circostanza che la contraffazione di marchi possa dar luogo, in Bulgaria, anche a sanzioni amministrative, non implica una violazione di tale principio.
La Corte ha poi stabilito che “una disposizione nazionale la quale, in caso di contraffazione di un marchio ripetuta o con effetti gravemente dannosi, prevede una pena minima di cinque anni di reclusione è contraria al diritto dell’Unione”.
Anche se la direttiva sui diritti di proprietà intellettuale non si applica in materia penale, gli Stati possono imporre una pena detentiva per alcuni atti di contraffazione di marchi e rimangono competenti a determinare natura ed entità delle sanzioni. Tuttavia, ha spiegato la Corte, “tali misure repressive devono essere proporzionate. Orbene, la previsione di una pena minima di cinque anni di reclusione per tutti i casi di uso non consentito di un marchio nel commercio non soddisfa tale imperativo. Una normativa siffatta non tiene conto, infatti, delle eventuali specificità delle circostanze in cui tali reati sono commessi”.
