Immigrazione, Corte Ue: non c’è favoreggiamento dell’ingresso illegale per chi porta con sé minori di cui è responsabile (Foto Pixabay)
Immigrazione, Corte Ue: non c’è favoreggiamento dell’ingresso illegale per chi porta con sé minori di cui è responsabile
Il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell’Unione europea non può essere sanzionato per favoreggiamento dell’ingresso illegale per il solo fatto di essere accompagnato da minori, figlio e nipote, perché sta esercitando la sua responsabilità nei loro confronti
Il cittadino di un paese terzo che entra illegalmente nell’Unione europea con due minori di cui ha la responsabilità non può essere multato per favoreggiamento dell’ingresso illegale perché sta esercitando la sua responsabilità nei confronti dei minori, suoi familiari, che porta con sé. Nel caso in questione, figlia e nipote. E il diritto dell’Unione osta a una normativa che sanzioni penalmente questa condotta. La pronuncia viene dalla Corte di giustizia della Ue, interrogata dall’Italia sul caso di un ingresso illegale alla frontiera di una donna che poi ha chiesto protezione internazionale e che portava con sé la figlia e la nipote. Tutte e tre a rischio nel proprio paese.
Il caso sollevato dall’Italia
In particolare, spiega una nota stampa, nell’agosto 2019 una cittadina di un paese terzo si è presentata alla frontiera dell’aeroporto di Bologna (Italia), all’arrivo di un volo proveniente da un paese terzo, accompagnata da sua figlia e da sua nipote, entrambe minorenni e aventi la sua stessa cittadinanza, utilizzando passaporti falsi.
Dopo essere stata arrestata, le è stato contestato il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale. La donna ha dichiarato di essere fuggita dal paese di origine perché lei e la sua famiglia erano minacciate di morte dal suo ex compagno. Temendo per l’integrità fisica della figlia e della nipote, di cui era effettivamente affidataria a seguito del decesso della madre della bambina, le aveva portate con sé. Poco tempo dopo, ha presentato una domanda di protezione internazionale.
La domanda sull’interpretazione del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale è stata posta dal Tribunale di Bologna nell’ambito del procedimento penale.
Rispetto dei diritti fondamentali del minore
Oggi dunque la pronuncia della Corte.
In primo luogo, la Corte ha risposto che “la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale ai sensi del diritto dell’Unione. Infatti – prosegue la Corte di giustizia – tale condotta costituisce esercizio della responsabilità di tale persona nei confronti di detti minori, derivante dal rapporto familiare e dall’affidamento effettivo di tali minori”.
La Corte aggiunge che “un’interpretazione in senso contrario comporterebbe un’ingerenza particolarmente grave nel diritto al rispetto della vita familiare e nei diritti fondamentali del minore, sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al punto da pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali”.
Questa interpretazione si pone anche sotto il profilo del diritto di asilo. Poiché la persona ha presentato domanda di protezione internazionale, in linea di principio “non può essere considerata in situazione di soggiorno irregolare fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla sua domanda in primo grado, né può incorrere in sanzioni penali a causa del suo proprio ingresso illegale o per essere stata accompagnata, al momento di tale ingresso, dalla figlia e dalla nipote di cui è effettivamente affidataria”.
Il diritto dell’Unione, risponde poi la Corte, “osta a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta”.

