certificato digitale esenti dalla vaccinazione anti covid

Dal primo settembre entreranno in vigore le nuove norme in materia di Green pass, per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto, come stabilito dal decreto-legge che introduce “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti“.

Green pass e trasporti, cosa cambia

La normativa distingue innanzitutto tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione, si ricorda che sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina.

Per quanto riguarda treni a autobus, l’obbligo di accesso con Green pass riguarda:

  • i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

 

Green pass e trasporti

 

Nessun obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale

La normativa specifica, inoltre, che l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

A tal proposito ricordiamo le indicazioni per l’esenzione alla vaccinazione Covid-19 fornite dal Ministero della Salute, che – specifica – “si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19″.

In particolare la certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid-19 «viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea».

Il documento sarà disponibile in formato cartaceo e potrà avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle certificazioni al fine di consentirne la verifica digitale.

1 thought on “Green pass e trasporti, le regole dal 1° settembre

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